Pratiche Superbonus e accesso agli atti: oltre al danno, l'inerzia

Non solo i continui cambi di rotta del legislatore: a complicare le cose, anche i tempi indefiniti della burocrazia. Le conseguenze sono solo di chi deve fare i lavori

di Redazione tecnica - 02/05/2023

Ne avevamo parlato qualche tempo fa, sottolineando come i tempi della burocrazia, specie in campo edilizio, sono molto diversi dal quelli del legislatore che invece, nostro malgrado, ci sta abituando a cambi repentini e improvvisi colpi di spugna. Prova ne sono il Decreto Aiuti Quater ((D.L. n. 176/2022) e il Decreto Cessioni (D.L. n. 11/2023) che, se non hanno demolito (per rimanere in tema edilizio), hanno però operato una modifica profonda alle originarie e già più volte stravolte disposizioni degli art. 119 e 121 del Decreto Rilancio, in materia di Superbonus e di cessione del credito. Modifiche che hanno reso difficile, in alcuni casi quasi impossibile l’accesso alle agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, a cui si aggiunge anche l’inerzia della Pubblica Amministrazione.

Accesso a pratiche edilizie: le colpe delle amministrazioni sul Superbonus

Ed è veramente un “colpo di grazia”, quello inferto da un’Amministrazione Comunale con il prolungato silenzio su un’istanza di accesso agli atti proposta da un Condominio interessato a operare lavori Superbonus 110%: a parlarne è il TAR Campania nella sentenza n. 1890/2023, che fa eco alle altre emesse dallo stesso tribunale in materia  (n. 1006/2023, n. 1007/2023, n. 1008/2023, n. 1009/2023 e n. 1010/2023).

Lo studio di fattibilità condotto dal condominio includeva naturalmente la necessità di conoscere lo stato legittimo dell’edificio, da cui la richiesta di accesso ex art. 22 e ss. l. n. 241/1990, inoltrata a mezzo PEC il 2 novembre 2022 e letta dal Comune il 4 novembre 2022, poco prima che il Decreto Aiuti Quater cambiasse le carte in tavola sull’entità delle agevolazioni fiscali e sulle condizioni di accesso. Il Comune è rimasto totalmente inerte e silente per oltre trenta giorni dall’acquisizione dell’istanza, quindi già a dicembre il Condominio avrebbe dovuto accontentarsi di un’aliquota di detrazione del 90% e non del 110%, essendo entrato in vigore il disposto del D.L. n. 176/2022.

Accesso agli atti: l'interesse giuridico qualificato e specifico alla consultazione

Da qui il ricorso, che il Collegio ha accolto, evidenziando l’interesse giuridico qualificato e specifico alla consultazione e all’ottenimento di copia della concessione edilizia e delle pratiche edilizie dell'immobile, indicati con sufficiente precisione dal Condominio nella richiesta al fine di valutare la possibilità di usufruire delle agevolazioni offerte dal Decreto Rilancio.

Spiega il TAR che, come chiarito dall’univoca giurisprudenza, l'amministrazione deve consentire l'accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall'istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono ovvero ne diminuiscono gli effetti.

In questo caso emergeva la sussistenza di un interesse:

  • a) diretto, cioè a dire correlato alla sfera del soggetto richiedente;
  • b) concreto, e quindi, specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti per l’ammissione ad un beneficio;
  • c) attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all’attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita;
  • d) strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con i documenti materialmente idonei a veicolare le informazioni.

Il Comune è stato quindi condannato a mostrare la documentazione e a rilasciarne copia nel più breve tempo possibile. Nel frattempo però, considerato che la sentenza riporta la data del 27 marzo 2023, la normativa è ulteriormente cambiata, almeno in riferimento all’utilizzo delle opzioni alternative alle detrazioni dirette. Considerato che il condominio non ha naturalmente deliberato nulla al 16 febbraio 2023, non può più fruire, secondo quanto previsto dal D.L. n. 11/2023, convertito con legge n. 38/2023, dello sconto in fattura o della cessione del credito, qualora decida di effettuare ancora gli interventi.

Perché se è pur vero che la cessione è una possibilità e non un diritto, allo stesso tempo bisognerebbe garantire la certezza di una risposta nei tempi previsti dalla legge e il legittimo affidamento, prevedendo anche eventuali responsabilità per l'inerzia. 

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