Il principio di equivalenza tecnica
Un altro passaggio decisivo riguarda il principio di equivalenza.
Il TAR ribadisce che:
- l’equivalenza attribuisce alla stazione appaltante la possibilità di ammettere prodotti o soluzioni che non coincidono formalmente con le specifiche richieste, ma che siano sostanzialmente conformi alle prestazioni attese.
- non basta che l’offerta presenti caratteristiche simili: è necessario che le prestazioni garantiscano lo stesso livello funzionale e qualitativo.
- in presenza di requisiti tecnici obbligatori (come ad esempio, nel caso in esame, la classificazione di sicurezza 2B2 per le vetrate in edifici scolastici), non può parlarsi di equivalenza se il prodotto offerto non soddisfa tali parametri.
In altre parole, l’equivalenza non può mai diventare uno strumento di elusione delle regole, ma solo una clausola che evita rigidità formali quando la sostanza tecnica della prestazione è garantita.