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Principio del risultato ed equivalenza tecnica: il TAR traccia i confini

Il principio del risultato non può mai essere contrapposto al principio di legalità e l’equivalenza tecnica deve tradursi in una conformità sostanziale alle specifiche richieste

di Redazione tecnica - 25/09/2025

Può la stazione appaltante ammettere a valutazione un’offerta che non rispetta in modo puntuale le prescrizioni tecniche fissate nella lex specialis? Il principio del risultato, che impone di privilegiare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, consente di superare vincoli legali e tecnici? E in che termini il principio di equivalenza consente di considerare valide soluzioni progettuali difformi da quelle prescritte?

Sono tutti dubbi che il TAR Campania ha affrontato con la sentenza del 17 luglio 2025, n. 1298, chiarendo i confini per l’applicazione dell’art. 1 del Codice dei Contratti Pubblici, nell’ambito di una controversia per un appalto di lavori.

Equivalenza tecnica: i limiti al principio del risultato

Nel caso in esame, l’aggiudicazione era stata impugnata dalla seconda classificata, che contestava – tra gli altri motivi – la conformità tecnica di un prodotto rispetto agli standard UNI richiamati dalla lex specialis in materia di sicurezza antinfortunistica.

Per valutare la questione, il TAR ha disposto un’istruttoria tecnica che ha accertato effettivamente la non rispondenza dei prodotti ai requisiti minimi di sicurezza e ha annullato l’aggiudicazione, richiamando alcuni principi fondamentali in materia di appalti pubblici:

  • il principio del risultato (art. 1 del d.lgs. n. 36/2023);
  • il principio di equivalenza (art. 68 direttiva 2014/24/UE, recepito dal Codice).
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