Principio di rotazione: il Consiglio di Stato interviene sul divieto di riaffidamento al gestore uscente

Anche in caso di prestazioni parzialmente coincidenti si applica il divieto di riaffidamento e la consultazione di un albo non basta a qualificare la procedura come “aperta”

di Redazione tecnica - 10/06/2025

Il principio di rotazione negli appalti

Ricordiamo che l’articolo 49 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina il principio di rotazione negli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee, con l’obiettivo di garantire un corretto equilibrio tra semplificazione procedurale e tutela della concorrenza.

La norma trova applicazione ogni qualvolta la stazione appaltante intenda procedere ad affidamento diretto oppure a procedura negoziata senza bando, secondo le modalità previste dall’art. 50 del medesimo decreto.

Il comma 5 dell’articolo 49 sancisce in modo chiaro il divieto di affidamento all’operatore uscente, ovvero al soggetto che abbia eseguito il contratto precedente, a meno che la stazione appaltante non fornisca una motivazione adeguata fondata su:

  • la convenienza economica e qualitativa dell’offerta dell’operatore uscente;
  • l’assenza di alternative valide nel mercato di riferimento;
  • l’effettiva rotazione garantita nella programmazione pluriennale degli affidamenti.

Il principio ha carattere generale e vincolante, anche quando la nuova prestazione non sia identica a quella affidata in precedenza, ma semplicemente connessa, analoga o ricadente nello stesso settore merceologico. In altre parole, la nozione di “uscente” va interpretata in senso funzionale e sostanziale, non meramente formale.

Va evidenziato che il rispetto del principio di rotazione si impone in tutte le forme di affidamento sotto soglia, a prescindere dal fatto che vi sia stata o meno una manifestazione d’interesse pubblicata, o che l’amministrazione abbia interpellato più operatori economici tramite un albo. In tali casi, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che la consultazione di un elenco chiuso o non generalizzato non è sufficiente a qualificare la procedura come “aperta”, e dunque a escludere l’applicabilità del principio.

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