Principio di rotazione: il Consiglio di Stato interviene sul divieto di riaffidamento al gestore uscente

Anche in caso di prestazioni parzialmente coincidenti si applica il divieto di riaffidamento e la consultazione di un albo non basta a qualificare la procedura come “aperta”

di Redazione tecnica - 10/06/2025

La decisione del Consiglio di Stato

Tenendo conto di queste coordinate, il Consiglio ha respinto l’appello, confermando che l’affidamento originario era viziato da violazione del principio di rotazione, con una sostanziale sovrapposizione del settore di attività, tale da rendere applicabile il divieto di riaffidamento all’operatore uscente.

In particolare, i giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che:

  • il principio di rotazione trova applicazione anche nel caso di affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, e deve essere applicato in tutti i casi di continuità soggettiva o prestazionale tra affidamento precedente e nuovo;
  • non è sufficiente pubblicare un avviso o raccogliere manifestazioni di interesse per qualificare una procedura come aperta o negoziata: nel caso in esame, l’indagine è stata limitata ai soli operatori iscritti ad un albo, escludendo di fatto un accesso pienamente concorrenziale;
  • la procedura era in realtà un affidamento diretto, rientrante pienamente nell’ambito applicativo dell’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, che sancisce espressamente il divieto di riaffidamento all’uscente, salvo motivata deroga.

Anche in presenza di elenchi di operatori o di manifestazioni d’interesse, il principio di rotazione non può essere eluso, né mediante qualificazioni improprie della procedura né con generiche dichiarazioni di assenza di concorrenti. In assenza di un’adeguata motivazione sulla deroga, l’affidamento all’uscente è quindi illegittimo.

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