Le procedure negoziate
Nonostante l’affidamento diretto sia la procedura più utilizzata, il correttivo al Codice ha introdotto modifiche alle procedure negoziate di cui all’art. 50, comma 1. Queste sono:
- Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie UE;
- Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per affidamenti di servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura), di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie UE.
Le modifiche all’art. 50 introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024 includono:
- Soppressione del comma 3, che prevedeva l’abrogazione dell’allegato II.1 in sede di prima applicazione del Codice;
- Inserimento del nuovo comma 2-bis, che impone alle stazioni appaltanti di pubblicare sul proprio sito l’avvio di una consultazione per le procedure negoziate.
Di fatto, le stazioni appaltanti devono obbligatoriamente pubblicare l’avvio di una consultazione (salvo che future circolari reinterpretino nuovamente il Codice).