Reati edilizi: la prescrizione opera solo in ambito penale e non amministrativo

L’ordine di demolizione richiesto con la sentenza di condanna non ha natura intrinsecamente penale bensì amministrativa, riconoscendo in tal modo la diversa natura delle sanzioni contemplate dal testo unico edilizia

di Romolo Balasso - 05/08/2019

Sul sito www.lavoripubblici.it compare, tra le news di edilizia del 1 agosto 2019, la notizia titolata “Reati edilizi, illegittimo l’ordine di demolizione in caso di prescrizione”, a riassunto del principio stabilito, o ancor meglio, ribadito (considerata la sentenza n. 45428/2016), dalla S. C. di Cassazione, Terza sezione penale, con la sentenza 17 luglio 2019, n. 31322.

La vicenda riguarda la cassazione (annullamento senza rinvio) della sentenza 3.12.2018 del Tribunale di Palermo, la quale, pur dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere i reati di abusivismo edilizio contestatigli estinti per intervenuta prescrizione, ha comunque ordinato la contestuale demolizione delle opere eseguite.

La sentenza in commento ha posto in evidenza che l’art. 31, comma 9, del testo unico edilizia pone l’ordine di demolizione come conseguenza della sentenza di condanna, per cui in assenza del presupposto, e cioè la condanna, non è possibile ordinare la demolizione.

In effetti, il legislatore testualmente dispone al citato art. 31, comma 9:
Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

La decisione in esame appare coerente anche con la riconosciuta natura giuridica di sanzione amministrativa, peraltro imprescrittibile, dell’ordine di demolizione disposto dal giudice penale (cfr. in tal senso l’articolo “Abusi edilizi: l’ordine di demolizione non è soggetto a prescrizione”, del 13 dicembre 2018).

Infatti, da tempo i Supremi Giudici penali hanno ritenuto che l’ordine di demolizione richiesto con la sentenza di condanna non abbia natura intrinsecamente penale (cfr.), bensì amministrativa, riconoscendo in tal modo la diversa natura delle sanzioni contemplate dal testo unico edilizia (ved. nota 1, estratto significativo della sentenza Cass. Pen. n. 41475/2016 in allegato).

Dunque, l’ordine di demolizione, che sia disposto dall’Autorità amministrativa, dal Giudice amministrativo o dal Giudice penale, conserva la medesima funzione di ripristinare l’originario assetto del territorio alterato dall’intervento abusivo, e quindi di essere sanzione amministrativa ripristinatoria del bene giuridico leso (e cioè il territorio, cfr. Cass. Pen., SS.UU. n. 11635/1993, Borgia), e quindi posta a tutela del territorio (aspetto ben precisato nell’articolo curato dalla redazione di lavoripubblici.it del 13 dicembre 2018).

Si ritiene opportuno specificare che la prescrizione del reato edilizio non consente al solo giudice penale di ordinare la demolizione dell’abuso, e non anche all’autorità amministrativa (Comune, Regione).

A tal proposito, la Giustizia Amministrativa è costante nel ritenere imprescrittibile, sotto il profilo amministrativo, l’abuso edilizio e, quindi, nel caso di suo accertamento, la P.A. è obbligata a disporre la demolizione, qualora rientra nelle casistiche date dall’art. 27, 30, 31, 33, primo comma, e 34, primo comma, del testo unico edilizia (ved. nota 2, estratto significativo Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 17/10/2017, n. 9).

A cura di Arch. Romolo Balasso
Presidente Tecnojus, Centro Studi tecnico-giuridici
Autore di Abusi Edilizi edito da GRAFILL Editoria tecnica

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