Regime forfettario: il Fisco sulla perdita dei requisiti

La presenza di cause ostative all’uso del regime forfettario obbliga il contribuente a correggere tutte le fatture emesse nel corso dell'anno? Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 11/06/2025

Cosa succede quando nel corso dell’anno emerga una causa ostativa all'uso del regime forfettario? Il professionista deve correggere le fatture già emesse in assenza di IVA e ritenuta d’acconto, oppure la situazione dal punto di vista fiscale rimane invariata? Per esempio, cosa succede se un contribuente si iscrive all’AIRE e perde la residenza fiscale in Italia?

Regime forfettario: cosa fare se si perdono i requisiti?

A spiegarlo nella risposta del 9 giugno 2025, n. 149 è l’Agenzia delle Entrate, confermando un principio già anticipato in precedenti documenti di prassi: la perdita dei requisiti per il regime forfettario in corso d’anno non determina effetti immediati, ma produce conseguenze solo a partire dall’anno successivo.

I contribuenti che decidono di andare a vivere all’estero possono quindi tirare un sospiro di sollievo, come dimostra il caso di un ingegnere iscritto al regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014, che ha comunicato la propria iscrizione all’AIRE con decorrenza da maggio 2024, ricevendone conferma nel febbraio 2025.

Nel 2024 aveva regolarmente emesso fatture in regime forfettario, cioè senza applicazione dell’IVA e della ritenuta d’acconto, ma perdendo poi nel corso dell’anno la residenza fiscale in Italia, causa ostativa al regime agevolato.

Da qui il dubbio se fosse necessario rettificare tutte le fatture emesse, con emissione di note di credito e fatturazione “ordinaria” soggetta a IVA e ritenuta.

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