Regolarità fiscale e appalti pubblici: chiarimenti dal Fisco sul rilascio del DURF
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 633/1972 non può essere inclusa nel computo per il rilascio del DURF, anche se l'impresa fiscalmente regolare
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha ricordato innanzitutto che l’art. 17-bis è stato introdotto per contrastare fenomeni di evasione in ambito di appalti e subappalti. Il DURF rappresenta quindi una sorta di “bollino fiscale” che permette di escludere l’impresa da adempimenti complessi in materia di ritenute, ma solo se questa dimostra:
- di essere attiva da almeno tre anni;
- di non avere debiti fiscali o contributivi superiori a 50.000 euro;
- e soprattutto, di aver effettuato, nell’ultimo triennio, versamenti in conto fiscale per almeno il 10% dei ricavi dichiarati.
Il Fisco ha chiarito che tale percentuale si calcola sommando i versamenti effettuati tramite F24, al lordo di eventuali compensazioni, per tributi, contributi e premi INAIL. Non rilevano, però, i pagamenti dei ruoli né, appunto, importi che non si traducono in versamenti, come l’IVA non imponibile.
In passato, l’Agenzia aveva già ammesso alcune eccezioni – come l’IVA dovuta per operazioni in split payment o reverse charge – ma nel caso dell’art. 9 si tratta di operazioni per loro natura escluse dall’imposizione, e quindi prive di un debito d’imposta. Non c’è dunque alcun versamento che possa essere valorizzato nel calcolo.
I punti salienti chiariti dall’Agenzia
Il Fisco ha stabilito che:
- il requisito del 10% si calcola solo sui versamenti effettivamente registrati nel conto fiscale, tramite modello F24;
- sono escluse dal computo le imposte “teoriche” su operazioni oggettivamente non imponibili, come quelle ex art. 9 del d.P.R. n. 633/1972;
- il DURF non può essere rilasciato se, pur in assenza di violazioni formali, non si raggiunge la soglia del 10% perché le operazioni attive non generano IVA da versare.
Eccezioni ammesse al calcolo
Sono invece ammesse al calcolo, in via eccezionale, alcune forme di IVA “traslata” a soggetti terzi, come nel caso di:
- scissione dei pagamenti (split payment);
- inversione contabile (reverse charge);
- consolidamento fiscale;
- trasparenza per i soci;
- IVA di gruppo (in cui la liquidazione è centralizzata).
Considerazioni operative
In conclusione, pur essendo in regola sotto ogni profilo, un’impresa potrebbe trovarsi nella condizione di non poter ottenere il DURF per il solo fatto che una larga parte delle proprie operazioni è non imponibile ai fini IVA.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nel calcolo del requisito del 10% contano solo i versamenti “realmente” registrati in conto fiscale: le operazioni non imponibili, per quanto frequenti e legittime, non concorrono al computo complessivo.
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