Revisione prezzi: il Consiglio di Stato sui limiti dell’equilibrio contrattuale
Revisione prezzi negli appalti pubblici: i limiti applicativi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 secondo il Consiglio di Stato
Revisione sì, ma senza stravolgimenti
Il Consiglio di Stato, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l’impostazione dell’appaltatore, affermando che “L’istituto della revisione dei prezzi mira a garantire un costante equilibrio tra le prestazioni contrattuali, ma non può trasformarsi in un meccanismo di modifica dell’assetto economico originario, soprattutto in assenza di sopravvenienze effettive e documentate”.
La revisione, dunque, ha natura integrativa, non modificativa: si tratta di uno strumento di riequilibrio ex post e non di un automatismo moltiplicativo.
Uno dei punti centrali della sentenza riguarda l’interpretazione della clausola contrattuale che prevedeva l’applicazione del “100% dell’indice FOI”. Secondo l’appaltatore, tale clausola imponeva una revisione automatica. I giudici di Palazzo Spada, invece, hanno evidenziato che anche un parametro “oggettivo” deve essere calato nella realtà concreta del contratto e interpretato alla luce dei principi generali della contabilità pubblica.
L’applicazione integrale dell’indice, in presenza di voci come la manodopera – che rappresentava oltre il 65% del corrispettivo – non interessate da aumenti significativi, avrebbe comportato un ingiustificato arricchimento per l’appaltatore e un danno erariale per l’Amministrazione.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 5 maggio 2025, n. 3787IL NOTIZIOMETRO