Revisione prezzi: il Consiglio di Stato sui limiti dell’equilibrio contrattuale
Revisione prezzi negli appalti pubblici: i limiti applicativi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 secondo il Consiglio di Stato
Conclusioni
La revisione prezzi non può divenire un meccanismo surrettizio di aumento del corrispettivo. L’adeguamento dei prezzi è ammesso solo in presenza di presupposti sostanziali e documentati, nel rispetto dell’equilibrio contrattuale e dei principi della contabilità pubblica.
In concreto:
- è necessario verificare puntualmente le variazioni di costo documentate;
- l’indice FOI non può essere applicato senza una corrispondente incidenza effettiva sulle voci di spesa;
- l’equilibrio economico originario deve essere sempre preservato, anche in presenza di clausole apparentemente automatiche.
La clausola di revisione, anche se parametrata a indici oggettivi, deve essere interpretata alla luce del principio generale di invarianza del corrispettivo e dell’effettività della variazione dei costi.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 5 maggio 2025, n. 3787IL NOTIZIOMETRO