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Revoca gara per base d’asta troppo alta: il Consiglio di Stato conferma la legittimità

Ribassi eccessivi rispetto all'importo a base d’asta giustificano la revoca della gara. Ecco cosa cambia per stazioni appaltanti e operatori economici

di Redazione tecnica - 04/09/2025

La decisione del Consiglio di Stato

Nel valutare la scelta di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici allora vigente), Palazzo Spada ha ricordato che la determinazione della base d’asta è espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, che può riesaminarla se emergono elementi idonei a far ritenere sopravvalutato l’importo.

Ne deriva che, nel caso in esame, ribassi così elevati costituivano un indizio evidente di errata stima, sufficiente a giustificare la revoca senza ulteriori istruttorie. La successiva esigenza di rimodulare la gara per nuove attività rafforzava la decisione in autotutela.

I giudici hanno inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990, l’amministrazione conserva sempre il potere di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamenti di fatto o nuova valutazione dell’interesse sotteso.

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