La decisione del Consiglio di Stato
Nel valutare la scelta di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici allora vigente), Palazzo Spada ha ricordato che la determinazione della base d’asta è espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, che può riesaminarla se emergono elementi idonei a far ritenere sopravvalutato l’importo.
Ne deriva che, nel caso in esame, ribassi così elevati costituivano un indizio evidente di errata stima, sufficiente a giustificare la revoca senza ulteriori istruttorie. La successiva esigenza di rimodulare la gara per nuove attività rafforzava la decisione in autotutela.
I giudici hanno inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990, l’amministrazione conserva sempre il potere di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamenti di fatto o nuova valutazione dell’interesse sotteso.