L’ordinanza cautelare del CGARS
Tenendo conto delle norme del codice civile, il CGARS ha accolto l’istanza cautelare sospendendo la sentenza del TAR e, di fatto, l'aggiudicazione originaria.
In particolare, il Collegio ha rilevato:
- la domanda di partecipazione in gara è proposta contrattuale, soggetta alle regole civilistiche;
- l’errore ostativo può determinare l’annullamento solo se riconoscibile ictu oculi, senza necessità di complesse indagini;
- la revoca della proposta è efficace fino alla conclusione del contratto (art. 1328 c.c.);
- la revoca della revoca, invece, può operare solo se la stazione appaltante non abbia ancora avuto conoscenza della prima revoca (art. 1335 c.c.).
Poiché nel caso concreto la revoca era già stata ricevuta dall’amministrazione, il successivo ritiro non ha potuto produrre effetti, determinando così una causa di esclusione dell’aggiudicataria non adeguatamente considerata dal TAR.