La questione della ribassabilità dei costi della manodopera rappresenta uno dei temi più dibattuti del nuovo Codice dei contratti pubblici.
L’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 dispone che i costi della manodopera siano “scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”, ma contemporaneamente afferma che l’importo a base di gara comprende anche tali costi.
Il nodo interpretativo riguarda quindi la natura di questo “scorporo”: se esso implichi un divieto di ribasso oppure, più correttamente, una prescrizione di trasparenza funzionale al controllo di congruità da parte della stazione appaltante.
Costi della manodopera: il Consiglio di Stato sul ribasso
Una questione che ritorna nella controversia esaminata dal Consiglio di Stato con la sentenza del 23 ottobre 2025, n. 8225, riguardante una procedura di gara in cui la stazione appaltante aveva indicato separatamente i costi della manodopera all’interno dell’importo a base d’asta, come previsto dall’art. 41, comma 14.
L’offerta economica dell’aggiudicatario applicava un ribasso percentuale sull’importo complessivo, senza incidere sul valore della manodopera indicato nei documenti di gara, in viiolazione, secondo la ricorrente, della norma e della lex specialis, che avrebbero imposto la giustificazione del costo del personale anche in assenza di un ribasso esplicito.
Il TAR aveva respinto il ricorso; da qui l’appello a Palazzo Spada.