Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la legittimità dell’aggiudicazione e ribadendo alcuni principi fondamentali:
- l’importo a base d’asta è unitario e comprende i costi della manodopera;
- la separata indicazione imposta dall’art. 41, comma 14, ha finalità di trasparenza e responsabilizzazione;
- il ribasso sui costi della manodopera è consentito solo se giustificato ai sensi degli artt. 41 e 110 del Codice;
- in assenza di una riduzione effettiva, non sussiste obbligo di giustificazione né di verifica dell’anomalia.
L’obiettivo del legislatore non è quello di rendere “intangibile” il costo della manodopera, ma di rendere trasparenti e verificabili le condizioni economiche sottese all’offerta.
Ne discende che:
- la stazione appaltante deve sempre indicare nei documenti di gara il costo della manodopera, quale parametro di riferimento per la valutazione di congruità;
- l’operatore economico può formulare un ribasso complessivo anche su tale voce, a condizione che ne dimostri la sostenibilità con argomentazioni e dati tecnici adeguati;
- l’eventuale riduzione dei costi del personale non è causa automatica di esclusione, ma presuppone un controllo puntuale ai sensi dell’art. 110 del Codice;
- la tutela della manodopera si realizza non attraverso un divieto generalizzato di ribasso, bensì mediante la verifica di congruità sostanziale e la responsabilità diretta dell’operatore nella definizione dei propri costi interni.
La sentenza consolida così il più recente orientamento della giurisprudenza in cui si valorizza una logica di controllo ex post (giustificabilità e congruità) piuttosto che di interdizione ex ante, coerente con i principi di proporzionalità e concorrenza del nuovo Codice.