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Costi della manodopera: il Consiglio di Stato chiarisce la giustificabilità del ribasso

La sentenza n. 8225/2025 afferma che la separata indicazione dei costi della manodopera non li sottrae al ribasso, ma impone che ogni riduzione sia adeguatamente giustificata e congrua ai sensi dell’art. 110 del Codice

di Redazione tecnica - 07/11/2025

La decisione del Consiglio di Stato

Secondo il Collegio, la stazione appaltante è tenuta a quantificare e indicare separatamente i costi della manodopera, ma questi continuano a far parte integrante dell’importo complessivo a base d’asta.

L’indicazione separata ha funzione di trasparenza e controllo, non di esclusione automatica dal ribasso: “L’obbligo della stazione appaltante di indicare separatamente i costi della manodopera convive con un importo ribassabile che li comprende”, afferma la Sezione, chiarendo che la ratio della disposizione è quella di garantire una maggiore responsabilizzazione degli operatori e una più agevole verifica di congruità da parte dell’amministrazione.

Nel caso concreto, l’offerta non prevedeva alcuna riduzione dei costi della manodopera rispetto a quelli stimati nei documenti di gara, sicché non sussisteva l’obbligo di giustificazione né di verifica di anomalia.

L’eventuale ribasso di tale voce, infatti, diventa rilevante solo quando l’operatore decida di discostarsi dai costi indicati, dovendo in tal caso dimostrare - ai sensi degli artt. 41 e 110 del Codice - che la riduzione è compatibile con i livelli salariali e con la regolare esecuzione della prestazione.

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