La decisione del Consiglio di Stato
Secondo il Collegio, la stazione appaltante è tenuta a quantificare e indicare separatamente i costi della manodopera, ma questi continuano a far parte integrante dell’importo complessivo a base d’asta.
L’indicazione separata ha funzione di trasparenza e controllo, non di esclusione automatica dal ribasso: “L’obbligo della stazione appaltante di indicare separatamente i costi della manodopera convive con un importo ribassabile che li comprende”, afferma la Sezione, chiarendo che la ratio della disposizione è quella di garantire una maggiore responsabilizzazione degli operatori e una più agevole verifica di congruità da parte dell’amministrazione.
Nel caso concreto, l’offerta non prevedeva alcuna riduzione dei costi della manodopera rispetto a quelli stimati nei documenti di gara, sicché non sussisteva l’obbligo di giustificazione né di verifica di anomalia.
L’eventuale ribasso di tale voce, infatti, diventa rilevante solo quando l’operatore decida di discostarsi dai costi indicati, dovendo in tal caso dimostrare - ai sensi degli artt. 41 e 110 del Codice - che la riduzione è compatibile con i livelli salariali e con la regolare esecuzione della prestazione.