Gli orientamenti della giursprudenza
Già con la sentenza n. 5665/2023, il Consiglio di Stato aveva affermato che vietare il ribasso sulla manodopera contrasta con il principio di libera concorrenza, richiamando l’art. 41 della Costituzione.
Successivamente, la Sezione V ha ribadito che il ribasso è ammissibile, purché l’operatore dimostri — nella verifica di anomalia — che la riduzione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e che siano rispettati i minimi salariali.
La stessa giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, n. 5712/2025) ha precisato che la novità del nuovo Codice consiste soltanto nell’obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera, ma non nel vietarne la ribassabilità. L’importo a base di gara, infatti, li comprende integralmente.
La posizione della giustizia amministrativa trova conferma anche negli orientamenti di:
- ANAC, con il Bando tipo n. 1/2023, ha previsto che se l’operatore economico indica un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l’offerta deve essere sottoposta a verifica di anomalia, non esclusa;
- MIT, con il Parere n. 2505/2024, ha ribadito che “l’importo assoggettato a ribasso comprende i costi della manodopera”, precisando tuttavia che la stazione appaltante deve indicarne il valore stimato come parametro di riferimento.