La decisione del Consiglio di Stato
I giudici d’appello, nel confermare la correttezza dell’operato della stazione appaltante, hanno ricostruito il quadro sistematico con chiarezza specificando che:
- i costi della manodopera non sono esclusi dal ribasso, ma devono essere indicati separatamente per garantire trasparenza;
- l’offerta che li includa nel ribasso non è nulla né indeterminata, ma soggetta alla verifica di anomalia;
- la ratio dell’art. 41, comma 14, è quella di bilanciare la tutela del lavoratore con la libertà d’impresa e la concorrenza, evitando interpretazioni restrittive non supportate dal dato normativo.
Ne consegue che l’offerta dell’aggiudicataria — basata su un ribasso del 17,3% sull’importo complessivo — era pienamente conforme al quadro normativo e alla disciplina di gara.