Sanatoria semplificata o ordinaria: il Comune non può riqualificare l’istanza
Il TAR Lazio chiarisce le differenze tra SCIA in sanatoria semplificata (art. 36-bis) e sanatoria ordinaria (art. 36): il Comune non può riqualificare l’istanza a proprio piacimento.
Le conseguenze: demolizione sospesa e obbligo di riedizione
Nel caso di specie, il TAR, pur non accogliendo l’impugnazione diretta dell’ordinanza di demolizione, ne ha sospeso gli effetti in attesa della corretta definizione dell’istanza di sanatoria. L’amministrazione è tenuta a riesaminare la pratica secondo le regole dell’art. 36-bis, attivando d’ufficio il procedimento paesaggistico e valutando l’intervento secondo i criteri previsti per le difformità parziali e le variazioni essenziali.
Questa sospensione opera come presidio di garanzia a tutela del privato: fino alla conclusione del nuovo iter procedurale, l’ordine di demolizione non può essere eseguito. Solo all’esito della riedizione istruttoria potrà essere adottato un provvedimento legittimo, coerente con il quadro normativo vigente e rispettoso dei principi di correttezza amministrativa.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 12 maggio 2025, n. 9066IL NOTIZIOMETRO