Sanatoria semplificata o ordinaria: il Comune non può riqualificare l’istanza

Il TAR Lazio chiarisce le differenze tra SCIA in sanatoria semplificata (art. 36-bis) e sanatoria ordinaria (art. 36): il Comune non può riqualificare l’istanza a proprio piacimento.

di Redazione tecnica - 26/05/2025

Le conseguenze: demolizione sospesa e obbligo di riedizione

Nel caso di specie, il TAR, pur non accogliendo l’impugnazione diretta dell’ordinanza di demolizione, ne ha sospeso gli effetti in attesa della corretta definizione dell’istanza di sanatoria. L’amministrazione è tenuta a riesaminare la pratica secondo le regole dell’art. 36-bis, attivando d’ufficio il procedimento paesaggistico e valutando l’intervento secondo i criteri previsti per le difformità parziali e le variazioni essenziali.

Questa sospensione opera come presidio di garanzia a tutela del privato: fino alla conclusione del nuovo iter procedurale, l’ordine di demolizione non può essere eseguito. Solo all’esito della riedizione istruttoria potrà essere adottato un provvedimento legittimo, coerente con il quadro normativo vigente e rispettoso dei principi di correttezza amministrativa.

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