Sanatoria semplificata o ordinaria: il Comune non può riqualificare l’istanza
Il TAR Lazio chiarisce le differenze tra SCIA in sanatoria semplificata (art. 36-bis) e sanatoria ordinaria (art. 36): il Comune non può riqualificare l’istanza a proprio piacimento.
Conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la P.A. è vincolata al rispetto del procedimento scelto dal privato, soprattutto quando la legge prevede forme semplificate e garantiste. La SCIA in sanatoria ex art. 36-bis non è una sanatoria “minore”, ma un titolo a tutti gli effetti, con uno statuto autonomo e obblighi istruttori specifici.
Una sentenza che non lascia spazio a interpretazioni: la semplificazione non è una concessione politica, ma un obbligo giuridico da applicare in modo coerente
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 12 maggio 2025, n. 9066IL NOTIZIOMETRO