Sanatoria semplificata o ordinaria: il Comune non può riqualificare l’istanza
Il TAR Lazio chiarisce le differenze tra SCIA in sanatoria semplificata (art. 36-bis) e sanatoria ordinaria (art. 36): il Comune non può riqualificare l’istanza a proprio piacimento.
Le differenze tra art. 36 e art. 36-bis TUE
Di seguito un quadro sinottico riepilogativo delle principali differenze tra gli articoli 36 e 36-bis del Testo Unico Edilizia.
Aspetto |
Art. 36 TUE |
Art. 36-bis TUE |
Tipologia di abuso |
Assenza totale di titolo o totale difformità. |
Parziali difformità, variazioni essenziali, difformità da SCIA. |
Conformità richiesta |
Doppia conformità (urbanistica ed edilizia) al momento della realizzazione e della domanda. |
Conformità urbanistica al momento della domanda. |
Titolo richiesto |
Permesso di costruire in sanatoria. |
Permesso o SCIA in sanatoria. |
Parere paesaggistico |
Da acquisire da parte del privato, ma senza automatismo procedimentale. |
Il Comune ha l’obbligo di richiedere il parere alla Soprintendenza. |
Effetti del silenzio |
Silenzio-rigetto dopo 60 giorni. |
Silenzio-assenso dopo 45 giorni (permesso) o termini ex art. 19 L. 241/1990 (SCIA). |
Sanzioni |
Oblazione pari al doppio del contributo di costruzione. |
Oblazioni e sanzioni differenziate in base al tipo di abuso, con previsione di fiscalizzazione paesaggistica. |
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 12 maggio 2025, n. 9066IL NOTIZIOMETRO