Servizi di architettura e ingegneria: il TAR sull’applicazione dell’equo compenso nelle gare

TAR: “…escludere la proposizione di offerte economiche al ribasso sulla componente del prezzo rappresentata dai “compensi” non è un ostacolo alla concorrenza”

di Gianluca Oreto - 04/04/2024

Nell’attesa che la Cabina di regia formuli le sue considerazioni, è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ad esprimersi chiaramente sul coordinamento tra le norme che regolano le gare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e la Legge n. 49/2023 sull’equo compenso.

Equo compenso: i “non” interventi dell’ANAC e la sentenza del TAR

Un tema che è stato affrontato e non risolto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, dopo aver espresso i suoi dubbi sulla portata applicativa della legge sull’equo compenso nelle gare di progettazione, ha avanzato 3 possibili soluzioni senza, però, esprimersi in modo definitivo. Ricordiamo, infatti, che ANAC era già intervenuta:

Arriva adesso una sentenza che è possibile definire “storica” (anche se di primo grado), mediante la quale il TAR Veneto fornisce una lettura complessiva e definitiva che chiarisce la portata della Legge n. 49/2023.

Il caso trattato dai giudici di primo grado riguarda il ricorso presentato da un concorrente ad una gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria sulla quale, nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la Stazione Appaltante avrebbe dato atto di avere tenuto conto della disciplina di cui alla Legge n. 49/2023, oltre che della delibera ANAC 7 20.7.2023, n. 343 (adottata in sede di prima applicazione delle norme sull’equo compenso a gara regolata con il D.Lgs. n. 50/2016) e dei contributi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Nonostante questo, però, a seguito dell’accesso agli atti, il ricorrente avrebbe appreso che tutti gli operatori economici partecipanti hanno formulato offerte economiche con ribasso sui compensi, in violazione delle norme sull’equo compenso, come espressamente affermato dalla Stazione appaltante, con la conseguente illegittimità del provvedimento di aggiudicazione.

Ricorso ammissibile

Molto interessante è la parte della sentenza che riguarda l’eccezione della stazione appaltante circa l’inammissibilità del ricorso in quanto, a suo avviso, il ricorrente lo avrebbe dovuto proporre immediatamente avverso la disciplina di gara.

Preliminarmente, il TAR ha evidenziato che il disciplinare di gara, oltre a prevedere il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la formulazione, da parte degli operatori economici, di offerte economiche con un ribasso percentuale da applicare al “compenso per la propria prestazione professionale per l’incarico oggetto di affidamento, comprensivo di ogni tipo di spese e compensi accessori”, ha anche determinato l’importo a base di gara ai sensi del DM 17 giugno 2016 (Decreto Parametri).

L’Amministrazione, quindi, avrebbe quantificato gli importi relativi ai compensi e alle spese/oneri accessori da riconoscere per le prestazioni oggetto di gara (così come previsto dal Decreto Parametri).

Nella gara in esame, dunque, ciascun partecipante è stato posto nelle condizioni di formulare un’offerta economica al ribasso salvaguardando, ove avesse voluto, la componente dei compensi, come determinata e distinta dall’Amministrazione e da qualificare in termini di equo compenso anche ai sensi della Legge n. 49/2023.

Secondo il TAR, per arrivare a tale risultato era sufficiente la formulazione di un ribasso che, applicato percentualmente all’importo a base di gara, non implicasse la proposizione di un’offerta economica inferiore ai compensi equi quantificati dall’Amministrazione.

Ed è questo il motivo per cui la disciplina di gara non poteva essere sottoposta ad immediata impugnazione da parte del ricorrente, atteso che le sue previsioni non hanno inciso con assoluta e oggettiva certezza sul suo interesse alla partecipazione alla gara, né gli hanno precluso la formulazione di una offerta economica coerente con il suo intendimento di rispettare l’equo compenso.

Il ricorrente avrebbe, quindi, riposto il proprio affidamento sul legittimo esercizio dell’azione amministrativa da parte della Stazione appaltante e quindi sulla circostanza che tutte le offerte economiche sarebbero state valutate in conformità alla lex specialis e a quelle norme dell’ordinamento giuridico (incluse le previsioni della legge n. 49/2023) contenenti precetti obbligatori delle quali la Stazione appaltante abbia omesso l’esplicito inserimento nella disciplina di gara.

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