Sicurezza sul lavoro: la Cassazione sulle responsabilità per DVR incompleto
In un'interessante sentenza, si chiariscono le responsabilità del datore di lavoro se un incidente è strettamente connesso alla mancata indicazione del rischio nel DVR
DVR e responsabilità penale del datore di lavoro
In conclusione, il ricorso è stato ritenuto inammissibile in quanto la condanna della Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato la correlazione tra incidente occorso con:
- la mancata segnalazione del rischio all’interno del DVR;
- la mancata indicazione di una procedura di prevenzione del rischio.
Il DVR si era quindi rivelato inadeguato, posto che le peculiari modalità con cui si doveva effettuare l'operazione "incriminata", generatrici di rischio di gravi infortuni per i lavoratori addetti, non erano state considerate per individuare i necessari mezzi di prevenzione.
In definitiva, la responsabilità dell'imputato, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si è fondata sulla violazione:
- dell'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificatasi in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro;
- dell'obbligo di redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 T.U.S.L., all'interno del quale il datore di lavoro è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Ne deriva anche che il DVR non può essere trattato come una formalità e che:
- esso deve essere specifico, contestualizzato e aggiornato;
- la delega a consulenti o RSPP non esonera dalla verifica del contenuto;
- la responsabilità penale permane anche in assenza di dolo;
- sono escluse le ipotesi di esonero se l’infortunio deriva da rischio prevedibile.
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