Sismabonus acquisti: il Fisco sul pagamento effettuato da terzi

L'intestatario dell'immobile può usufruire delle detrazioni fiscali se non ha sostenuto direttamente la spesa, ma il bonifico riporta il suo codice fiscale? Ecco la risposta dell'Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 23/06/2025

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Nel rispondere, l’Agenzia ha richiamato il presupposto imprescindibile secondo cui l’acquirente per godere del beneficio deve sostenere la spesa. La detrazione, pari al 75% o all’85% del prezzo (entro 96mila euro per immobile), spetta solo se il pagamento è effettuato dal soggetto beneficiario, non da un terzo, anche se familiare.

In altri termini, la donazione indiretta non basta a legittimare la detrazione, se il trasferimento delle somme non è avvenuto preventivamente in capo al beneficiario, ad esempio mediante un bonifico bancario o un versamento tracciabile su un conto a lui intestato.

Sismabonus acquisti e spese sostenute da terzi: il principio ribadito

Si tratta di un principio già esplicitato con la risposta a interpello n. 351/2022, quando il Fisco aveva chiarito che la proprietà dell’immobile non è condizione sufficiente a fruire dell’agevolazione. Serve un effettivo collegamento soggettivo e tracciabile tra chi paga e chi beneficia della detrazione, pena la decadenza del diritto.

Anche il riferimento al codice fiscale riportato nel bonifico parlante non salva la posizione dell’istante, in assenza di un passaggio formale delle risorse a suo favore. In sostanza, la detrazione resta ancorata alla dinamica reale del pagamento.

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