Esclusione offerte: il CGARS sul calcolo della soglia di anomalia

Il principio di invarianza vale dopo l’aggiudicazione; prima si può ricalcolare la soglia. Non solo: scostamenti minimi dei costi della manodopera non rendono l’offerta anomala

di Redazione tecnica - 30/09/2025

Una gara può “riaprire” i calcoli della soglia di anomalia se, prima dell’aggiudicazione, un’esclusione si rivela illegittima? Il principio di invarianza vieta sempre di ricalcolare medie e soglia, oppure—prima dell’aggiudicazione—può essere superato per garantire un’effettiva tutela in giudizio?

E ancora: indicare in offerta un costo della manodopera leggermente superiore alla stima della stazione appaltante rende automaticamente anomala l’offerta?

Si tratta di domande legate a quella linea temporale tra proposta e provvedimento di aggiudicazione che incide sulla “cristallizzazione” della soglia (art. 108, co. 12), a sua volta legata alle difformità nei costi della manodopera e alla sostenibilità economica dell’offerta (artt. 110 e 41, co. 14).

Principio di invarianza: il CGARS interviene sulla soglia di anomalia

Ne è dimostrazione la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana del 14 luglio 2025, n. 552, utile a comprendere quando la soglia possa essere ricalcolata e come valutare gli scostamenti della manodopera rispetto all’equilibrio complessivo dell’offerta.

Il caso riguarda una procedura durante la quale, dopo l’apertura delle offerte economiche in una gara al prezzo più basso, la stazione appaltante ha avviato la verifica di anomalia ex art. 110 d.lgs. n. 36/2023 sul costo della manodopera indicato da alcuni concorrenti ed ha escluso un operatore per presunta incongruità.

Con le offerte rimaste, ha calcolato la soglia di anomalia al 35,335%, proponendo l’aggiudicazione al primo classificato con ribasso 33,942%; al secondo posto figurava un operatore con ribasso 33,128%.

Il secondo classificato ha impugnato gli atti, sostenendo l’illegittimità dell’esclusione del concorrente estromesso e deducendo che, con la sua riammissione, la soglia corretta sarebbe stata 33,918%: ciò avrebbe comportato l’esclusione automatica dell’offerta poi proposta per l’aggiudicazione (33,942% > 33,918%) e l’aggiudicazione in suo favore (33,128% < 33,918%) ai sensi dell’art. 54.

Il TAR aveva accolto il ricorso, specificando che prima dell’aggiudicazione non opera alcuna “cristallizzazione” della soglia e che l’esclusione disposta era ingiustificata, perché lo scostamento “a rialzo” della manodopera era minimo, quindi irrilevante sull’equilibrio economico dell’offerta.

In appello, il CGARS ha confermato questa ricostruzione, respingendo le censure dell’aggiudicataria.

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