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Stato legittimo e compravendite immobiliari: le precisazioni del Notariato

Il Notariato chiarisce il rapporto tra le menzioni obbligatorie negli atti e l’attestazione dello stato legittimo degli immobili

di Redazione tecnica - 01/07/2025

Analisi tecnica

Sotto il profilo tecnico-operativo, le differenze tra menzioni urbanistiche e attestazione dello stato legittimo sono sostanziali:

  • le menzioni urbanistiche hanno natura formale e vincolante: sono previste dall’art. 46 TUE e determinano la validità del contratto;
  • l’attestazione dello stato legittimo ha natura descrittiva: si limita a ricostruire la situazione edilizia, ma non produce alcun effetto sanante né sostitutivo.

Come rilevato dallo Studio del Notariato, “ciò che risulta dal titolo abilitativo è lo stato legittimo dell’immobile e non esistono altri documenti da cui lo stesso possa ricavarsi”.

La relazione tecnica asseverata è quindi un posterius rispetto ai titoli edilizi, mentre il titolo abilitativo è l’unico “faro insostituibile” della legittimità urbanistica.

La recente disciplina delle tolleranze edilizie (art. 34-bis TUE), pur agevolando la dimostrazione dello stato legittimo in presenza di lievi difformità, non modifica i requisiti formali degli atti. L’assenza di una menzione obbligatoria non può essere colmata da relazioni asseverate, che restano strumenti di supporto documentale.

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