Stato legittimo e compravendite immobiliari: le precisazioni del Notariato
Il Notariato chiarisce il rapporto tra le menzioni obbligatorie negli atti e l’attestazione dello stato legittimo degli immobili
Analisi tecnica
Sotto il profilo tecnico-operativo, le differenze tra menzioni urbanistiche e attestazione dello stato legittimo sono sostanziali:
- le menzioni urbanistiche hanno natura formale e vincolante: sono previste dall’art. 46 TUE e determinano la validità del contratto;
- l’attestazione dello stato legittimo ha natura descrittiva: si limita a ricostruire la situazione edilizia, ma non produce alcun effetto sanante né sostitutivo.
Come rilevato dallo Studio del Notariato, “ciò che risulta dal titolo abilitativo è lo stato legittimo dell’immobile e non esistono altri documenti da cui lo stesso possa ricavarsi”.
La relazione tecnica asseverata è quindi un posterius rispetto ai titoli edilizi, mentre il titolo abilitativo è l’unico “faro insostituibile” della legittimità urbanistica.
La recente disciplina delle tolleranze edilizie (art. 34-bis TUE), pur agevolando la dimostrazione dello stato legittimo in presenza di lievi difformità, non modifica i requisiti formali degli atti. L’assenza di una menzione obbligatoria non può essere colmata da relazioni asseverate, che restano strumenti di supporto documentale.
Documenti Allegati
Studio Consiglio Nazionale Notariato n. 62-2025/PIL NOTIZIOMETRO