Stato legittimo dell’immobile e disciplina normativa
Il Consiglio di Stato, quindi, affronta il tema dell’interpretazione dell’art. 9 bis, comma 1-bis, del Testo Unico dell’Edilizia, sia nella formulazione vigente all’epoca dei fatti che nelle successive modifiche normative.
Nella formulazione ante 2020, il titolo edilizio relativo all’ultimo intervento è rilevante per accertare lo stato legittimo solo se concerne l’intero immobile e se è verificata la legittimità dei titoli pregressi.
Con le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni nel 2020, il principio viene esteso, ma con limiti applicativi legati alla data dei fatti e alla necessaria verifica da parte dell’amministrazione competente.
Per ultimo, con il Salva Casa è stato stabilito che lo stato legittimo dell'immobile è:
- non solo “quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa” (integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali),
- ma anche quello stabilito dal titolo che “ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi”.
Nel caso in esame, le condizioni previste non sono state soddisfatte. I giudici hanno rilevato che la rappresentazione di un manufatto abusivo nelle pratiche edilizie, aventi ad oggetto opere da eseguirsi altrove, non legittima ipso facto l’immobile.