Strutture ricettive: il TAR annulla la circolare del Ministero
Sì al check in da remoto: l'identificazione de visu non esclude che, dopo il primo contatto, l’alloggio possa essere comunque utilizzato anche da soggetti non identificati
Un atto amministrativo secondario non può reintrodurre un obbligo che la legge ha eliminato. Per esempio, non è legittimo imporre ai gestori di strutture ricettive la verifica di persona dei documenti degli ospiti, senza possibilità di check in da remoto, in nome della sicurezza pubblica, senza una norma di rango primario che lo preveda.
Riconoscimento ospiti nei B&B: annullata la circolare del Ministero
A confermarlo è il TAR Lazio con la sentenza del 27 maggio 2025, n. 10210 con cui ha accolto il ricorso contro la Circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2024, prot. n. 38138, con cui si è imposto ai gestori delle strutture ricettive l’obbligo di identificazione “de visu” degli ospiti, ritenendo inadeguate le modalità di check-in da remoto e invocando esigenze di sicurezza pubblica.
La disposizione è stata contestata in quanto ritenuta lesiva del principio di proporzionalità, del diritto alla concorrenza e della libertà di iniziativa economica, oltre che in contrasto con la normativa vigente.
Ricordiamo che l’art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), nella versione modificata dall’art. 40 del D.L. n. 201/2011, ha eliminato l’obbligo per i gestori di raccogliere le generalità “de visu” mediante firma degli alloggiati. Oggi il gestore è tenuto esclusivamente ad accertare il possesso di un documento d’identità e a comunicare le generalità tramite il portale “Alloggiati Web”, come stabilito dai decreti ministeriali del 7 gennaio 2013 e del 16 settembre 2021.
Con la circolare impugnata si è tentato un ritorno al passato, reintroducendo per via amministrativa un onere che il legislatore aveva esplicitamente rimosso.
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