Strutture ricettive: il TAR annulla la circolare del Ministero
Sì al check in da remoto: l'identificazione de visu non esclude che, dopo il primo contatto, l’alloggio possa essere comunque utilizzato anche da soggetti non identificati
Le motivazioni del TAR
Il giudice amministrativo ha riconosciuto la natura provvedimentale della circolare, ritenendola immediatamente lesiva e impugnabile, in quanto idonea a modificare concretamente la condotta degli operatori, senza attendere un atto applicativo.
Sul piano sostanziale, il giudice amministrativo ha evidenziato:
- il contrasto con la normativa primaria: l’identificazione “de visu” è stata espunta dalla disciplina vigente per volontà del legislatore, nell’ottica di semplificare gli oneri a carico delle imprese. Reintrodurla per via di circolare si pone in violazione dell’art. 109 TULPS come riformato nel 2011;
- la violazione del principio di proporzionalità: il provvedimento non dimostra che tale modalità di identificazione sia necessaria e adeguata rispetto all’obiettivo dichiarato di sicurezza pubblica. Non viene spiegato, ad esempio, perché strumenti alternativi – come l’identificazione elettronica o da remoto – non possano garantire risultati analoghi con minore impatto;
- il difetto di istruttoria: il Ministero richiama genericamente un aumento delle locazioni brevi e il contesto del Giubileo 2025, ma senza fornire dati concreti, studi di impatto o elementi oggettivi che giustifichino l’obbligo introdotto.
La sentenza sottolinea come la misura appaia “un ritorno al passato”, in assenza di una base normativa idonea e in contrasto con lo stesso principio del buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).
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