Le motivazioni del TAR
Il giudice amministrativo ha riconosciuto la natura provvedimentale della circolare, ritenendola immediatamente lesiva e impugnabile, in quanto idonea a modificare concretamente la condotta degli operatori, senza attendere un atto applicativo.
Sul piano sostanziale, il giudice amministrativo ha evidenziato:
- il contrasto con la normativa primaria: l’identificazione “de visu” è stata espunta dalla disciplina vigente per volontà del legislatore, nell’ottica di semplificare gli oneri a carico delle imprese. Reintrodurla per via di circolare si pone in violazione dell’art. 109 TULPS come riformato nel 2011;
- la violazione del principio di proporzionalità: il provvedimento non dimostra che tale modalità di identificazione sia necessaria e adeguata rispetto all’obiettivo dichiarato di sicurezza pubblica. Non viene spiegato, ad esempio, perché strumenti alternativi – come l’identificazione elettronica o da remoto – non possano garantire risultati analoghi con minore impatto;
- il difetto di istruttoria: il Ministero richiama genericamente un aumento delle locazioni brevi e il contesto del Giubileo 2025, ma senza fornire dati concreti, studi di impatto o elementi oggettivi che giustifichino l’obbligo introdotto.
La sentenza sottolinea come la misura appaia “un ritorno al passato”, in assenza di una base normativa idonea e in contrasto con lo stesso principio del buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).