SUAP e competenze: occhio a pratiche incomplete
I chiarimenti del Consiglio di Stato: un'istanza non conforme non attiva il procedimento e non si può invocare il silenzio-assenso se manca una domanda formalmente valida
Il ruolo del SUAP: uno sportello, non un surrogato delle competenze
In assenza quindi di una qualificazione corretta delle opere e della formulazione altrettanto legittima dell’istanza all’amministrazione competente per uno specifico titolo abilitativo (in questo caso, l’autorizzazione paesaggistica), il procedimento non si è mai validamente attivato. Ne deriva che nessun termine poteva iniziare a decorrere, né alcun effetto abilitante tacito poteva prodursi.
Sul punto, il Consiglio ha ricordato come il SUAP rappresenti un canale unico per la ricezione e gestione delle istanze relative alle attività produttive e all’edilizia, ma non sostituisce le amministrazioni competenti per materia.
La sua funzione è:
- trasversale e di coordinamento: riceve l’istanza del privato, la smista alle amministrazioni competenti e restituisce un unico provvedimento finale;
- procedurale, non sostanziale: non decide in luogo di enti terzi, ma raccoglie e coordina i pareri richiesti;
- limitata al perimetro legale: è competente solo nei limiti previsti dal modello normativo di riferimento.
Nella sentenza, si afferma che le strutture denominate SUAP:
- non si sostituiscono alle competenze delle varie amministrazioni, ma fungono da interfaccia unica verso i cittadini e tra le amministrazioni coinvolte. Il loro operato resta incardinato nella cornice normativa ordinaria: al SUAP non è attribuita una potestà generalizzata di surrogarsi ad altre autorità;
- hanno una sorta di competenza trasversale che, pur non sostituendosi a quelle delle varie amministrazioni coinvolte nel procedimento, ha un rilievo autonomo, fungendo da unico canale informativo sia verso le amministrazioni che verso i soggetti istanti ed emette il provvedimento finale sulla base dei pareri delle amministrazioni competenti sui vari aspetti, senza che ciò alteri il sistema delle competenze.
L’istanza edilizia: deve essere completa in ogni dettaglio
Proprio per questo, un’istanza presentata con modalità improprie non produce effetti giuridici. Perché si attivi un procedimento amministrativo – e con esso i termini per eventuali effetti come il silenzio-assenso – l’istanza deve essere:
- completa;
- rivolta all’amministrazione competente;
- conforme al modello legale previsto per lo specifico titolo abilitativo richiesto.
Nel caso esaminato, l’istante aveva presentato una CILA tramite SUAP, ma senza attivare il relativo procedimento paesaggistico (necessario, secondo l’amministrazione, per alcuni interventi di rilievo). Mancando la richiesta esplicita di autorizzazione paesaggistica, nessun procedimento relativo a tale autorizzazione era stato attivato. Di conseguenza, nessun termine poteva iniziare a decorrere e nessun silenzio-assenso poteva formarsi.
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