Quadro normativo di riferimento
Per comprendere il ragionamento del MIT è necessario ripartire dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina in modo organico il subappalto.
Il comma 2 delinea la regola generale: si ha subappalto quando l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni contrattuali, con organizzazione di mezzi e rischio a carico del subappaltatore. È la struttura tipica dell’appalto “derivato”, in cui il subcontraente si sostituisce all’appaltatore nell’esecuzione di una porzione delle opere o dei servizi, assumendosi pienamente la responsabilità della lavorazione.
La stessa disposizione introduce poi un’assimilazione automatica per alcune tipologie di contratti – come forniture con posa in opera o noli a caldo – che richiedono un impiego significativo di manodopera. In questo caso, l’assimilazione scatta solo se vengono superate due soglie cumulative:
- una soglia quantitativa (importo >2% dell’appalto o >100.000 euro);
- una soglia qualitativa (incidenza della manodopera >50% dell’importo del contratto).
Se entrambe le condizioni sono rispettate, il contratto viene trattato a tutti gli effetti come un subappalto, con obbligo di autorizzazione e applicazione della relativa disciplina.
Tuttavia, il legislatore ha chiarito che le soglie non operano in senso contrario: non escludono cioè la qualificazione come subappalto se la prestazione, per contenuto e organizzazione, presenta le caratteristiche tipiche di una lavorazione dell’appalto. La conferma è contenuta nel comma 16 dello stesso articolo, che prevede la riduzione a metà dei termini per l’autorizzazione nei casi di subappalti di importo inferiore alle soglie. Segno evidente che anche i subappalti “minori” esistono e devono comunque essere autorizzati, pur con una procedura più snella.
Infine, lo stesso art. 119 distingue i sub-contratti non costituenti subappalto, come le prestazioni accessorie o le forniture a catalogo, per i quali è sufficiente la semplice comunicazione preventiva alla stazione appaltante.