Analisi tecnica
Il parere del MIT si muove con coerenza all’interno di questo quadro. L’elemento determinante, secondo il Ministero, è la sostanza economico-funzionale del contratto, non la sua etichetta o il suo importo.
Nel caso sottoposto, la prestazione oggetto di subaffidamento riguarda opere in cemento armato, cioè lavorazioni edili vere e proprie. Di conseguenza, il contratto stipulato dall’appaltatore con il terzo non può essere ricondotto a un semplice subaffidamento, ma rientra pienamente nella fattispecie di subappalto.
Le soglie del 2% e dei 100.000 euro, previste dal comma 2 dell’art. 119, non hanno una funzione escludente, bensì inclusiva: servono ad attrarre nel regime del subappalto anche contratti che normalmente non sarebbero tali, come forniture con posa o noli a caldo, quando raggiungono un certo peso economico e un’elevata intensità di manodopera. Ma non possono, al contrario, essere invocate per “declassare” un vero subappalto a subaffidamento solo perché di valore ridotto.
Un ulteriore indizio in questo senso è offerto dallo stesso Codice, che – come visto – riconosce esplicitamente l’esistenza dei subappalti sotto soglia prevedendo per essi termini dimezzati per l’autorizzazione. Se il subappalto fosse escluso per importi modesti, quella previsione sarebbe del tutto inutile.
In sintesi, il confine tra subappalto e subaffidamento non è quantitativo ma qualitativo: dipende dal contenuto concreto della prestazione, dal grado di autonomia organizzativa del terzo e dalla sua incidenza diretta sull’esecuzione dell’appalto nei confronti della stazione appaltante.