Superbonus 110% e computo metrico: l’inganno della verifica di congruità

Il Decreto Rilancio e il Decreto Requisiti tecnici hanno previsto che per la verifica di congruità dei costi vadano utilizzati i prezzari ma non che i computi non possano avere dei ribassi

di Gianluca Oreto - 14/04/2021

Sembra ormai una vita fa quando per i lavori edilizi privati si chiamava un tecnico per la progettazione degli interventi e la redazione di un computo metrico. Computo metrico che veniva realizzato nella stragrande maggioranza dei casi utilizzando i prezzari regionali. A questo punto venivano invitate delle imprese che sulla base del computo e del capitolato, presentavano un'offerta che generalmente era un ribasso del valore totale presente nel computo metrico. E a quel punto si sceglieva l'impresa verificando i ribassi, la sua affidabilità o altri parametri.

Cosa è cambiato dopo il Decreto Rilancio

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), della sua legge di conversione e di tutti i provvedimenti attuativi, il sistema è notevolmente cambiato. L'avvento delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) e le possibilità infinite offerte dallo sconto in fattura e dalla cessione del credito, hanno catalizzato l'attenzione di tutti: contribuenti, tecnici, imprese, banche, affaristi e soggetti a vario titolo interessati.

Si è compreso, infatti, che l'aliquota del 110% unità al concetto di verifica di congruità dei costi avrebbe aperto un mercato florido a chi fosse riuscito nell'intento di convincere il contribuente che "è tutto gratis".

Ma, in realtà, a pensarci bene, è davvero tutto gratis. Perché anche se alcuni costi non si fosse riusciti a farli rientrare nel bonus 110%, i vantaggi derivanti dall'incremento di valore dell'immobile sono certamente superiori e tali da controbilanciare qualsiasi costo in più il contribuente dovesse pagare di sua tasca (o indebitandosi).

Speciale Superbonus

Il Computo metrico e la verifica di congruità dei costi

Ma torniamo all'inganno di cui al titolo del presente articolo. Tra i vari adempimenti previsti dal Decreto Rilancio e dal Decreto del MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici), vi è la verifica di congruità dei costi per gli interventi che accedono al superbonus. In pratica, i tecnici che asseverano il rispetto dei requisiti previsti dalla norma, devono anche verificare che i costi siano congrui rispetto ai valori indicati da due tipologie di prezzari indicati dal Decreto Requisiti tecnici:

  • i prezzari dei lavori pubblici, pubblicati dalle Regioni o dalle Province autonome;
  • i prezzari delle opere edili realizzati dalla casa editrice DEI.

Concetto ribadito anche dall'Enea che in un documento recentemente pubblicato ha confermato prima di tutto che il tecnico abilitato giustifica i costi attraverso i suddetti prezzari ma anche che il computo metrico da allegare all'asseverazione deve essere unico e contenere:

  • le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private (costi relativi a ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio condominiale);
  • le spese professionali per la realizzazione dell’intervento (a titolo di esempio: attestati di prestazione energetica, progettazione, direzione lavori, spese per il rilascio del visto di conformità, relazione tecnica ai sensi dell’art. 8, comma 1, d. lgs. 192/05 “ex legge 10/91”, elaborati grafici e tutto ciò che è tecnicamente necessario per la realizzazione dell’intervento);
  • le spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli enti competenti.

Superbonus 110% e computo metrico: l’inganno

L'Enea parla sempre di costi reali.

Dove sta l'inganno e probabilmente il punto sul quale si dovrebbe ragionare per migliorare la norma sul superbonus? Che i computi metrici vengono realizzati sulla base dei prezzari e messi in opera senza alcun ribasso. Che tradotto vuol dire un maggior importo dei lavori, una maggiore detrazione fiscale e un maggior indebitamento da parte dello Stato che (è bene ricordarlo) indebiterà le future generazioni per far fronte a questo bonus fiscale.

Probabilmente sarebbe bastato ridurre la detrazione fiscale al 90% (come per il bonus facciate) affinché si potessero ottenere vantaggi maggiori per tutti:

  • quel 10% in più avrebbe generato più attenzione dei contribuenti sui preventivi;
  • si sarebbero realizzati solo lavori che vale la pena realizzare (e non cappotti termici su seconde case al mare solo per ottenere il vantaggio degli interventi trainati).
© Riproduzione riservata