Superbonus 110%, il dossier ANCE con le ultime novità

L'Associazione pubblica un utile riepilogo delle più recenti circolari e risposte dell’Agenzia delle Entrate sull’utilizzo dell’agevolazione fiscale

di Redazione tecnica - 04/08/2022

Districarsi tra normative e concreta applicazione delle detrazioni fiscali legate al Superbonus 110% non è sempre facile. Proprio con l’obiettivo di rendere il quadro di più semplice interpretazione e utilizzo, ANCE ha pubblicato un Dossier Superbonus 110% aggiornato a luglio 2022, contenuente un focus sulle recenti circolari n. 19/E del 27 maggio 2022 e n. 23/E del 23 giugno 2022, e sulle ultime risposte dell’Agenzia delle Entrate sempre sul tema.

Superbonus 110%, gli ultimi aggiornamenti: il Dossier ANCE

In sintesi, questi i contenuti del Dossier:

Le circolari

In relazione alla circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, ANCE fornisce una sintesi sui contenuti più significativi del documento, comprese le tempistiche relative alle modalità applicative del Superbonus, alla luce degli ultimi interventi normativi.

In particolare, nel dossier si parla degli aggiornamenti su:

  • Sconto in fattura;
  • Divieto di cessione parziale del credito, specificando le differenze tra invio delle comunicazioni prima e dopo il 1 maggio 2022;
  • Visto di conformità e attestazione di congruità dei costi, con uno schema che distingue tra:
    • Bonus Edilizia (art.16bis TUIR-DPR 917/1986);
    • Ecobonus e Sismabonus ordinari (artt.14 e 16 DL 63/2013, conv. Legge 90/2013);
    • Bonus Facciate (art.1 co. 219 e sgg. Legge 160/2019);
    • Superbonus 110% (art.119 DL 34/2020, conv. Legge 77/2020).
  • Acquisto/realizzazione di box pertinenziali;
  • Modifiche alla cessione del credito/sconto in fattura;

In riferimento alla Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, ANCE ricorda che il provvedimento interviene su beneficiari, edifici interessati, interventi, spese ammesse all’agevolazione, opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, e adempimenti procedurali. Offre una ricognizione dei principali chiarimenti sui diversi ambiti applicativi del Superbonus, dall’aspetto soggettivo a quello oggettivo e procedurale.

Tra le precisazioni maggiormente interessanti, vengono segnalate quelle relative a:

  • fruizione del 110% da parte di utilizzatori di immobili delle imprese, con una disamina delle varie casistiche;
  • calcolo delle spese massime agevolabili per gli Enti del terzo settore (tra cui le ONLUS che operano in ambito sanitario) su immobili ad accatastamento unico, sul quale è stato precisato, tra l’altro, che l’accatastamento imposto dalla norma nelle categorie B/1, B/2 o D/4 deve sussistere sin dall’inizio dei lavori, per cui un eventuale cambio di destinazione d’uso deve essere effettuato prima dell’avvio dell’intervento agevolato;
  • la possibilità di fruire del 110% anche su immobili ad accatastamento provvisorio, quali F/2 “unità collabenti” e F/4 “unità in corso di definizione” e, a determinate condizioni, anche F/3 che invece sembrava escluso dall’incentivo, perché riconducibile “a unità in corso di costruzione”;
  • le modalità operative, anche in termini di cessione del credito/sconto in fattura, in presenza di un General Contractor che svolge l’attività di coordinamento con i vari professionisti coinvolti. Di particolare rilevanza la possibilità del General Contractor, fortemente sostenuta dalla stessa ANCE, di poter saldare i professionisti, ribaltandone il costo al condominio committente, operando anche su questo onere lo sconto in fattura
  • sistema della responsabilità “soggettiva” e “in solido” che ruota intorno al meccanismo della cessione dei bonus. Si tratta di una questione abbastanza spinosa e che genera non poche perplessità, tanto che ANCE sta agendo presso l’Agenzia e il MEF per aprire un confronto proficuo sul tema.

Le Risposte dell’Agenzia delle Entrate

Il Dossier prosegue con un riepilogo delle più recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate relative all’applicazione del Superbonus 110% in presenza di differenti condizioni e di cui abbiamo anche noi effettuato una disamina in diversi articoli:

  • Risposta n. 340/2022 – Superbonus 110% per le Onlus
    La risposta specifica le condizioni che consentono alle Onlus, che intendano effettuare interventi agevolati al 110% sui propri immobili, di calcolare i limiti di spesa nel particolare modo previsto dal comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, devono sussistere sin dal 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore del comma 10-bis citato) e devono permanere per tutta la durata del periodo di fruizione del Superbonus.
  • Risposta n. 341/2022 – Immobili vincolati e interventi trainati
    L’Agenzia spiega che il Superbonus è applicabile a interventi “trainati” per il proprietario di un'unità sita in un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs. 42/2004) su cui non è possibile effettuare l’intervento "trainante” (posa di un cappotto sulla facciata esterna), a condizione che gli interventi trainati assicurino il miglioramento di due classi energetiche dell'intero edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Rimangono escluse l’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati e l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
  • Risposta n. 342/2022 – Aziende Pubbliche di Servizi alla persona
    Niente Superbonus 110% per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) in quanto non espressamente ammesse tra i soggetti legittimati a fruire della detrazione potenziata ai sensi del comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020.
  • Risposta n. 358/2022  – Utilizzo parziale del credito in compensazione
    ​In questa risposta, il Fisco specifica che il credito d’imposta derivante da cessione o sconto che sia stato parzialmente utilizzato va riversato all’Erario solo in caso di fruizione non corretta. Quindi in caso di non accettazione da parte delle banche di una parte del credito, non è possibile riversarlo al Fisco al fine di ripristinare il credito originario per concordare una nuova cessione.
  • Risposta n. 369/2022  – Serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari
    Come riportato dal Fisco, il beneficiario che effettua la sostituzione dell’impianto termico con pompa di calore come intervento “trainante” può effettuare, come intervento “trainato”, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, compresa l’installazione di scuri, persiane e cassonetti incorporati al telaio. Massimale a parte per le chiusure oscuranti e per le schermature solari se vengono installate disgiuntamente.
  • Risposta n. 375/2022  – Sismabonus 110% su pertinenze in mini condominio
    Si specifica che la proroga del Superbonus sino al 2025 con decalage della percentuale di detrazione a favore dei condomini, vale anche per gli interventi agevolati effettuati sulle pertinenze di tali unità, collocate in un edificio diverso. Nella risposta si forniscono indicazioni per interventi Super Sismabonus su questa tipologia di edifici.
  • Risposta n. 376/2022 – Unità indipendente locata a persona fisica
    I requisiti e le condizioni per l’accesso al Superbonus in caso di un’unità abitativa «funzionalmente indipendente» e con «uno o più accessi autonomi dall'esterno» e locata regolarmente, nel caso in cui l’edificio sia composto da più unità immobiliari di proprietà di una società.
  • Risposta n. 380/2022  –Unità indipendente locata al socio
    Parere opposto nel caso in cui Il Superbonus sia chiesto dai soci di una società che detiene l’immobile su cui si vogliono realizzare gli interventi: in questo caso nessun accesso alle agevolazioni, anche se la predetta unità è funzionalmente indipendente.
  • Risposta n. 384/2022  – Sismabonus acquisti e data del rogito
    Niente Sismabonus acquisti potenziato all’acquirente di un’abitazione demolita e ricostruita dall’impresa di costruzione in chiave antisismica, se il rogito è stipulato dopo il 30 giugno 2022. In questo caso è possibile applicare la detrazione di cui all’art. 16, co. 1-septies, del DL 63/2013, con aliquota del 75% o dell’85% a seconda che gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti sugli immobili acquistati abbiano determinato, rispettivamente, il passaggio a 1 o a 2 classi di rischio inferiore), in vigore fino al 31 dicembre 2024, ed esercitare, anche in tal caso l'opzione per lo sconto in fattura.
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