Superbonus 110% e sostituzione infissi: il confronto con gli esperti tra risposte di AdE ed Enea

L'art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio da accesso al superbonus, come intervento trainato, alla sostituzione degli infissi esistenti. E in caso di modifica dimensionale?

di Gianluca Oreto, Cesare Caramazza - 03/08/2021

La disciplina fiscale prevista dall'art. 119 del Decreto Rilancio prevede una detrazione del 110% (superbonus) delle spese sostenute per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

Superbonus 110%: i dubbi operativi

Sono tanti (troppi) i dubbi nati a seguito della nascita di questa nuova agevolazione fiscale. Tra questi farà tanto discutere l'accesso al superbonus per gli interventi trainati di sostituzione degli infissi. Stiamo parlando, cioè, degli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Nel caso sia realizzato uno degli interventi trainanti di cui all'art. 119, comma 1, lettere a), b) e c), il contribuente potrà portare in detrazione fiscale al 110%, come intervento trainato, anche la sostituzione di infissi e serramenti.

Su questo argomento, sin dal 2020, ci si è chiesto se la sostituzione degli infissi potesse essere ammessa al superbonus anche in caso di spostamento o modifica dimensionale.

Speciale Superbonus

Superbonus 110% e sostituzione infissi: demolizione e ricostruzione

Rispondere alla domanda in caso di intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio è stato facile e comprensibile. In questo caso, infatti, come previsto all'art. 119, comma 3 del Decreto Rilancio è sufficiente che l'intervento sia configurato come ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001). Ammessa, quindi, la modifica dimensionale nel caso l'intervento sia eseguito con demolizione e ricostruzione dell'edificio. Concetto ribadito da Enea e dall'Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110% e sostituzione infissi: senza demolizione e ricostruzione

Cosa accade nel caso, invece, di intervento senza demolizione e ricostruzione? Aveva risposto a questa domanda l'Enea che in audizione in Commissione Attività Produttive alla Camera (28/04/2021) aveva confermato l'accesso a bonus 110% solo se mantenute forma e dimensioni, con eventuali modifiche dovute alle tolleranze di cantiere o a motivi tecnicamente validi.

Vediamo cosa dice esattamente Enea tramite il suo assistente virtuale Virgilio, nel caso di intervento trainato di sostituzione degli infissi.

Nella disciplina del superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente "trainati" (art. 119, comma 2). Il percorso iniziale guidato da Virgilio può aiutarla a verificare il possesso dei requisiti necessari per usufruire del superbonus per gli interventi "trainati" di efficienza energetica.

Come nell'ecobonus, l'intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.

Non è necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi.

Gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall'agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione.

Riteniamo che, rispetto alle dimensioni originarie, possa essere tollerato uno scostamento molto contenuto (nell’ordine del 2%) derivante da ragioni tecniche non eludibili.

Nel caso di contemporanea installazione dell’isolamento termico esterno (“cappotto termico”) si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione al restringimento della bucatura esterna. Analogamente, nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento, si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione all’innalzamento della quota di calpestio.

Enea, dunque, ha ammesso al superbonus 110% la sostituzione degli infissi con modifica dimensionale solo in due casi:

  • tolleranza del 2%;
  • ragioni tecniche dovute all'istallazione di una cappotto termico o ad un impianto radiante a pavimento che riducano le dimensioni del serramento.

Superbonus 110% e sostituzione infissi: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

A sparigliare le carte di un concetto già recepito da tecnici, imprese e contribuenti, ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 524 del 30 luglio 2021. Nella sua nuova risposta AdE, dopo aver chiesto lumi al Ministero dello Sviluppo Economico, afferma che nel caso di intervento che non prevede demolizione e ricostruzione, la sostituzione degli infissi può essere trainata nel superbonus anche nel caso di spostamento e variazione dimensionale, ma solo se la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento è minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.

Superbonus 110% e sostituzione infissi: il confronto con gli esperti

Come sono solito fare, mi sono confrontato con un esperto di riqualificazione energetica. Ecco il commento dell'ing. Cesare Caramazza, esperto in Gestione dell'Energia, progettista di interventi di riqualificazione energetica e di impianti elettrici, energy manager di aziende private, componente del direttivo di Assoege.

"La recente risposta ad interpello 524 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce come sia possibile portare in detrazione infissi se la superficie complessiva degli stessi non supera la superficie ante operam (tranne per i casi di demolizione e ricostruzione).

Come già approfondito da lavoripubblici.it tale indicazione contrasta con la precedente dell'Enea, che indicava in una sua FAQ che la modifica degli infissi ne inficiava la detraibilità.

Nel merito, non comprendendo su quale base aveva emesso questa FAQ, non può non sottolinearsi come sarebbe opportuno che un ente tecnico come Enea si limitasse a supportare per:

  1. come eseguire i calcoli;
  2. come eseguire i confronti per il doppio salto di classe;
  3. ogni altro aspetto tecnico che non riguardi cosa si possa e non si possa detrarre.

Ogni sconfinamento in settori che possono essere oggetto di chiarimento da parte di altri enti crea solo grande confusione. Anche le guide e i vademecum pubblicati, in particolare quello relativo a cosa debba contenere il computo metrico, sarebbe il caso siano rivisti, magari con un confronto con tecnici del settore.

Ad esempio le richieste di Enea in merito al computo sembra confondano quest'ultimo con un quadro economico, pretendendo che lo stesso contenga ad esempio i costi di progettazione, nonché i costi reali di realizzazione (mentre al massimo si potrà avere un computo basato su prezzari e analisi ed indicazione dello sconto medio applicato, poi le offerte delle imprese costituiranno l'importo che andrà in detrazione).

Tornando all'argomento infissi la personalissima opinione dello scrivente è che la nuova risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate è di grande ragionevolezza, accettando che all'interno di una ristrutturazione possa avvenire una ridistribuzione spazi interni con conseguente modifica degli infissi.

La limitazione del loro ampliamento appare anch'essa una richiesta di buon senso, sia dal punto di vista formale (la detrazione 50% prevedeva l'intervento di sostituzione infissi, non il loro ampliamento, se ne modifico forma e posizione senza un ampliamento non si vedono motivi ostativi), sia dal punto di vista sostanziale. Infatti i migliori infissi esistenti sui prezzari hanno trasmittanze attorno a 1,0-1,1 W/mq K, al pari di una parete piena o semipiena di qualche decina di cm non isolata. Per contro gli infissi avrebbero un basso contributo per la fase invernale proveniente dall'irraggiamento solare (si deve rispettare il limite del fattore solare sotto 0,35 nelle zone a maggior irraggiamento), che diventa elemento di discomfort (e di inefficienza) d'estate. Peraltro un edificio nato e progettato con determinate superfici finestrate, che viene prima isolato e poi dotato di finestre più ampie, potenzialmente sarà inevitabilmente inefficiente.

In conclusione si concorda con il chiarimento pubblicato, che appare di buon senso e nella direzione di ottenere edifici efficienti e meno costosi per la loro gestione".

Ringrazio il collega per il prezioso contributo e come sempre vi invito a scrivermi a redazione@lavoripubblici.it, su Messenger o tramite la pagina Facebook di LavoriPubblici.it. Il confronto è il miglior modo per far nascere nuovi dubbi e possibili soluzioni.

© Riproduzione riservata