Il superbonus in edilizia: i problemi della CILA straordinaria

L’art. 119, comma 13-ter, del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha istituito la CILA Superbonus (CILAS) che porta in dote molte problematiche irrisolte

di Gianluca Oreto - 29/01/2024

Tra le copiose modifiche arrivate alla disciplina che regola il superbonus, una delle più rilevanti è arrivata con la pubblicazione ed entrata in vigore del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 che ha previsto nel nostro ordinamento (fiscale o edilizio ancora non si sa) una particolare comunicazione di inizio lavori asseverata (la CILA Superbonus anche conosciuta come CILAS).

La CILA per il Superbonus

In particolare, il Decreto Semplificazioni-bis, pensando di risolvere il problema degli edifici plurifamiliari affetti da difformità o abusi edilizi, ha sostituito il comma 13-ter, art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) stabilendo che:

  1. tutti gli interventi che accedono al superbonus e che non prevedono l’integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio vanno considerati come “manutenzione straordinaria” (art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001);
  2. questi interventi sono realizzabili mediante una particolare CILA all’interno della quale non va attestato lo stato legittimo ma solo gli estremi del titolo abilitativo che ha legittimato la costruzione;
  3. non si applicano le cause di decadenza degli incentivi stabilite all’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia);
  4. il superbonus decade solo in caso di:
    1. mancata presentazione della CILA;
    2. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
    3. assenza dell’attestazione del titolo che ha legittimato la costruzione;
    4. non corrispondenza al vero delle attestazioni del rispetto dei requisiti minimi.

È stato, inoltre, previsto che (per evitare il fraintendimento di un possibile condono edilizio mascherato) “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”.

A partire dall’1 giugno 2021, dunque, i tecnici hanno dovuto presentare questa particolare CILA e, dal 5 agosto 2021, attenersi al modello pubblicato sul sito del Ministero della Funzione Pubblica e poi allegato all’Accordo Stato-Regioni 4 agosto 2021, n. 88/CU (Gazzetta Ufficiale 23/08/2019, n. 201).

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