Il superbonus in edilizia: i problemi della CILA straordinaria

L’art. 119, comma 13-ter, del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha istituito la CILA Superbonus (CILAS) che porta in dote molte problematiche irrisolte

di Gianluca Oreto - 29/01/2024

La giurisprudenza connessa alla CILAS

L’adozione di questo nuovo provvedimento ha, naturalmente, portato in dote dubbi, perplessità e problematiche operative che hanno indotto (in alcuni casi dolosamente) ad avviare interventi di superbonus senza la previa valutazione della conformità urbanistica ed edilizia che, com’è noto (o dovrebbe esserlo) è necessaria per avviare qualsiasi intervento di trasformazione di un immobile (figuriamoci per interventi importanti come quelli previsti all’art. 119 del Decreto Rilancio).

L’utilizzo della CILAS è stato, finora, oggetto di pochi interventi della giustizia amministrativa, tra i quali vale la pena ricordare:

  • la Sentenza TAR Campania 14 marzo 2022, n. 1681 che ha confermato il diritto di accesso alla documentazione funzionale alla valutazione dello stato legittimo (anche se non richiesta dalla CILAS);
  • la Sentenza TAR Campania 10 novembre 2022, n. 6954 che ha definito illegittimo il silenzio della P.A. in ordine ad una richiesta di accesso agli atti per la verifica dello stato legittimo per l'accesso al superbonus;
  • l’Ordinanza TAR Veneto 13 marzo 2023, n. 128 secondo la quale sul piano del diritto amministrativo, resta fermo il principio generale secondo cui affinché gli interventi edilizi possano essere lecitamente realizzati, è necessario non soltanto il possesso del relativo titolo edilizio, ma anche la loro afferenza ad immobili non abusivi;
  • l’Ordinanza TAR Calabria 13 aprile 2023, n. 175 secondo cui la CILA (e quindi anche la CILAS) può essere considerata inefficace solo se valica i limiti di legge per la quale è stata presentata ovvero se è stata presentata per interventi che avrebbero richiesto di SCIA, PdC o edilizia libera (questa puntualizzazione è utile perché spesso la CILA viene presentata per opere di edilizia libera al solo fine di giustificare l'accesso al bonus ristrutturazioni edilizie che, com'è noto, per gli interventi sulle parti private non è accessibile in caso di manutenzione ordinaria);
  • la Sentenza TAR Lazio 7 dicembre 2023, n. 18386 che ha confermato l’impossibilità di presentare (e quindi l’irricevibilità) della CILAS se prima non si sia provveduto alla previa sanatoria degli abusi edilizi;
  • la Sentenza TAR Campania 3 gennaio 2024, n. 75 che ha confermato l’utilizzo della CILAS anche per gli interventi di parziale demo-ricostruzione.
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