Condanna non dichiarata e perdita di affidabilità: il TAR conferma l’esclusione
L’omessa dichiarazione di una condanna penale, anche non definitiva, incide sulla fiducia della stazione appaltante e legittima l’esclusione dell’impresa
Cosa accade se un operatore economico omette di dichiarare una condanna penale del proprio legale rappresentante, anche se non definitiva? Qual è il margine di discrezionalità della stazione appaltante nel valutare l’affidabilità dell’operatore? E fino a che punto le misure di “self cleaning” possono riequilibrare un quadro reputazionale compromesso?
Affidabilità e omissioni dichiarative: il TAR Basilicata ribadisce la discrezionalità della stazione appaltante
A questi interrogativi ha dato risposta il TAR Basilicata, con la sentenza 24 settembre 2025, n. 440, chiamato a decidere sul ricorso di un’impresa esclusa da una gara a causa della mancata dichiarazione di una condanna per frode nelle pubbliche forniture a carico del suo legale rappresentante.
La stazione appaltante ha ritenuto che tale condanna, pur non definitiva, incidesse in modo rilevante sull’affidabilità dell’operatore, anche alla luce di pregressi provvedimenti di esclusione e decadenza da altri appalti di analogo oggetto, confermati da più pronunce del TAR e del Consiglio di Stato.
L’impresa ha impugnato l’atto lamentando difetto di istruttoria, mancata valutazione delle misure di self cleaning e carenza di motivazione, sostenendo che la sospensione condizionale della pena e la prosecuzione di altri contratti pubblici avrebbero dovuto indurre a una valutazione più favorevole.
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