Quadro normativo
La decisione si inserisce nel solco tracciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2020, che ha chiarito come il giudizio sull’affidabilità dell’operatore rappresenti un potere ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti.
Il TAR richiama anche l’art. 94, comma 1, lett. b), che prevede l’esclusione automatica per le condanne definitive per reati contro la P.A., tra cui la frode nelle pubbliche forniture, e l’art. 95, lett. e), che estende la valutazione discrezionale ai gravi illeciti professionali.
In tale quadro, l’art. 98, commi 2 e 6, assume un ruolo chiave: esso indica che l’esclusione può fondarsi su una sentenza non definitiva o su un atto di rinvio a giudizio, purché la stazione appaltante motivi sull’idoneità del fatto a incidere sull’affidabilità.