Analisi tecnica
La sentenza ribadisce un punto fermo: la verifica di anomalia è un sub-procedimento con tempi e limiti precisi. La funzione non è quella di “aggiustare” l’offerta ex post, ma di consentire chiarimenti e giustificazioni in un perimetro definito.
Il TAR richiama implicitamente il principio di certezza procedimentale: se si ammettesse la correzione successiva, si trasformerebbe l’autotutela in una sorta di secondo tempo della verifica, alterando la par condicio tra concorrenti.
Interessante anche il passaggio sul riconoscimento dell’errore materiale: solo quelli immediatamente percepibili dalla lettura del documento possono essere sanati. Diversamente, la stazione appaltante non ha alcun obbligo di accertarli o di sollecitare ulteriori chiarimenti.