Errore materiale nelle giustificazioni: il TAR Lazio conferma l’esclusione dell’offerta

Sentenza n. 16638/2025: la correzione postuma non è ammessa, la verifica di anomalia si chiude con i dati presentati in gara e non successivamente

di Redazione tecnica - 29/09/2025

Analisi tecnica

La sentenza ribadisce un punto fermo: la verifica di anomalia è un sub-procedimento con tempi e limiti precisi. La funzione non è quella di “aggiustare” l’offerta ex post, ma di consentire chiarimenti e giustificazioni in un perimetro definito.

Il TAR richiama implicitamente il principio di certezza procedimentale: se si ammettesse la correzione successiva, si trasformerebbe l’autotutela in una sorta di secondo tempo della verifica, alterando la par condicio tra concorrenti.

Interessante anche il passaggio sul riconoscimento dell’errore materiale: solo quelli immediatamente percepibili dalla lettura del documento possono essere sanati. Diversamente, la stazione appaltante non ha alcun obbligo di accertarli o di sollecitare ulteriori chiarimenti.

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