CCNL, subappalto e qualificazione SOA: il TAR sui limiti della lex specialis
Il TAR Lazio (sentenza n. 16150/2025) affronta temi centrali nelle gare pubbliche: coerenza del CCNL applicato, categorie scorporabili e subappalto necessario
Quale contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) deve essere applicato negli appalti quando la lex specialis si limita a richiamare il “settore” di riferimento senza indicarne uno specifico? In che misura l’operatore economico può ricorrere al subappalto nelle categorie a qualificazione obbligatoria, come la OS2/A per i beni culturali? E ancora: il possesso di un determinato codice ATECO o la mancata indicazione del direttore tecnico possono costituire cause di esclusione?
CCNL, subappalto e qualificazione SOA: la sentenza del TAR Lazio
Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, con la sentenza n. 16150 del 10 settembre 2025, si è pronunciato su un ricorso proposto contro l’aggiudicazione di un appalto per lavori di restauro, consolidamento e adeguamento impiantistico.
La controversia riguarda un appalto pubblico per lavori di restauro e adeguamento impiantistico di un immobile storico, con importo a base di gara di circa 387 mila euro. L’aggiudicazione definitiva è stata disposta a favore della prima classificata, che con un ribasso del 4,899% si è collocata al vertice della graduatoria. L’impresa ricorrente, invece, si è posizionata quarta e, pur distante dalle prime posizioni, ha impugnato l’aggiudicazione deducendo diversi profili di illegittimità, tra cui:
- assenza della qualificazione SOA per la categoria specialistica OS2/A e impossibilità di presentare proposte migliorative su tali lavorazioni;
- mancata corrispondenza tra codice ATECO dell’aggiudicataria e settore del restauro;
- applicazione di un CCNL ritenuto non coerente con l’oggetto dell’appalto;
- violazione dei limiti al subappalto con superamento della soglia del 50%;
- incongruenza tra ribasso dichiarato e valore delle migliorie offerte, con conseguente anomalia dell’offerta;
- assenza del direttore tecnico specifico per la categoria OS2/A.
Il giudice amministrativo ha respinto il ricorso, chiarendo alcuni punti di rilievo operativo.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 10 settembre 2025, n. 16150IL NOTIZIOMETRO