Analisi tecnica
Dal punto di vista operativo, la pronuncia del TAR Lazio offre chiarimenti preziosi per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici.
Sul fronte CCNL, il messaggio è chiaro: non si deve cadere in interpretazioni troppo rigide. Se la lex specialis parla genericamente di settore, non è necessario indicare un contratto specifico; ciò che conta è che il CCNL applicato copra effettivamente le lavorazioni oggetto dell’appalto. Nel caso di specie, il CCNL Edili comprendeva anche le attività di restauro, rendendo legittima la scelta dell’aggiudicataria.
Quanto al subappalto, la decisione conferma un principio già consolidato: le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria possono essere affidate integralmente a soggetti qualificati, senza che questo integri una violazione dei limiti di legge. Non serve neppure indicare subito il nominativo del subappaltatore, poiché l’obbligo scatta solo nella fase esecutiva. Ciò consente agli operatori di presentare offerta anche senza possedere la qualificazione specialistica, ampliando la platea dei concorrenti.
Un altro punto riguarda la direzione tecnica: non è l’affidatario a doverla dimostrare se privo della qualificazione specialistica, ma l’impresa subappaltatrice che eseguirà materialmente le lavorazioni. Anche qui il TAR richiama una distinzione pratica che evita inutili esclusioni in fase di gara.
Infine, sul tema dell’anomalia dell’offerta, la sentenza distingue correttamente tra ribasso percentuale e migliorie. Il ribasso va calcolato solo sulla base d’asta depurata dai costi non ribassabili, mentre le migliorie sono un investimento extra che resta a carico dell’impresa. Confondere i due piani, come ha fatto la ricorrente, avrebbe significato alterare il metodo di calcolo previsto dal disciplinare.