Quando le controversie sulla revisione dei prezzi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e quando, invece, restano all’ordinario? La proroga tecnica può diventare l’occasione per rideterminare il corrispettivo del contratto in essere, magari “ripulendo” ex post alcune voci di costo?
Proroga tecnica e revisione dei prezzi: no del TAR a provvedimenti retroattivi
La sentenza del TAR Sicilia, 7 agosto 2025, n. 1924 affronta due snodi operativi ricorrenti negli appalti di servizi a esecuzione continuata: la ripartizione di giurisdizione nelle controversie sull’an e sul quantum della revisione prezzi e i limiti non derogabili della proroga tecnica, istituto pensato per garantire la continuità del servizio “alle stesse condizioni”, non per rinegoziare il corrispettivo.
Sul secondo punto il dato normativo del Codice è netto: nelle opzioni di proroga e nella proroga tecnica l’appaltatore esegue ai prezzi, patti e condizioni del contratto, salve eventuali condizioni di mercato più favorevoli se previste nei documenti di gara.
Il caso nasce dalla determina di un’Amministrazione comunale che, in qualità di stazione appaltante, a distanza di mesi dalla proroga tecnica ex art. 120, comma 11 del d.Lgs. n. 36/2023, ha rideterminato in diminuzione il corrispettivo dovuto per la proroga, con effetto retroattivo, disponendo anche il recupero di importi ritenuti non più “sostenibili”.
Non solo: le successive determine della SA hanno ulteriormente confermato nuove proroghe tecniche “alle medesime condizioni”.
Da qui il ricorso del gestore del servizio, che ha evidenziato:
- la violazione del contraddittorio procedimentale;
- l’irretroattività del provvedimento;
- la violazione della disciplina della proroga tecnica;
- la contraddittorietà rispetto alla prima determina di proroga “agli stessi prezzi, patti e condizioni”.
Il TAR ha dato ragione al ricorrente, sulla base di disposizioni del Codice ben chiare sul tema.