Quadro normativo
Per comprendere la decisione del TAR è utile richiamare le norme al centro della vicenda:
- art. 120, co. 10 e 11, d.lgs. 36/2023, sull'opzione di proroga e proroga tecnica: prestazioni “ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto” (o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato più favorevoli per la S.A.); proroga consentita solo per il tempo strettamente necessario e in casi eccezionali per continuità del servizio.
- art. 60, d.lgs. 36/2023 sulla revisione prezzi: clausole obbligatorie nei documenti di gara, parametri oggettivi di attivazione e meccanismi di calcolo; resta ferma la possibilità, nei servizi/forniture, di prevedere un adeguamento “inflattivo” convenzionale, distinto dalla revisione ex art. 60.
- art. 133, co. 1, lett. e), n. 2, c.p.a., che stabilisce la giurisdizione esclusiva del G.A. per le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e ai provvedimenti applicativi (con il limite delle ipotesi in cui la domanda si risolva in una mera azione di adempimento di clausole contrattuali che già regolano an e quantum).