Terzo condono edilizio: il Consiglio di Stato ribadisce i limiti in caso di vincoli paesaggistici
È possibile ottenere la sanatoria per nuovi volumi quando il vincolo sia stato apposto successivamente alla costruzione degli immobili? Ecco la risposta di Palazzo Spada
Aree vincolate: quando il condono non è possibile
Il Consiglio ha ribadito come in presenza di vincoli paesaggistici, la disciplina di riferimento (art. 32 d.l. 269/2003 e art. 167 del d.lgs. 42/2004) esclude espressamente il perfezionarsi del condono per silenzio-assenso. Ne consegue che la mera presentazione dell’istanza e il pagamento dell’oblazione non bastano a far nascere un titolo edilizio se l’area è soggetta a tutela.
L’appellante aveva invocato anche l’applicazione della disciplina sull’autorizzazione paesaggistica postuma per vincoli sopravvenuti, introdotta dalla legge regionale Lazio n. 1/2020. Il Collegio ha tuttavia chiarito che tale meccanismo non può trovare applicazione nei casi – come quello in esame – in cui l’intervento risulta comunque incompatibile con la normativa urbanistica e i vincoli paesaggistici vigenti, anche se sopravvenuti.
Trova infatti applicazione anche il comma 4 dell’art. 167 del Codice dei Beni Culturali, che esclude l’ammissibilità di una sanatoria postuma, nel caso in cui sull’area protetta vengano realizzati nuovi volumi, in contrasto con le vigenti normativa urbanistica e pianificazione.
Non solo: l’insistenza, sull’area, di vincoli sia pre-esistenti che sopravvenuti precludono in radice l’operatività della normativa condonistica, rendendo non necessario né utile un approfondimento istruttorio o l’espressione di valutazioni di merito da parte dell'Amministrazione.
Conclusioni
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la linea interpretativa più stringente in materia di condono edilizio, che esclude spazi di elasticità nei confronti di manufatti realizzati in aree vincolate. Quando i vincoli sono preesistenti – anche se non sempre formalmente perimetrati – la sanatoria non può essere concessa, senza che si possa fare valere il silenzio-assenso né invocare l’autorizzazione paesaggistica postuma.
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