D. Per gli attivi ex art.5, comma 1, lettera a), punto 2),
cui al DM 24 Luglio 2024, il passaggio da STAGE I a STAGE V è
idoneo e sufficiente a consentire l’accesso al calcolo semplificato
di cui all’art.38, comma 9-bis?
R. Sì, il passaggio da STAGE I a STAGE V è idoneo ed accettato
anche per la verifica delle evidenze normative richieste per
l’accesso al calcolo semplificato di cui al comma 9-bis
dell’art.38.
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