Verifica dell’anomalia dell’offerta: i limiti della discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante

Il TAR ricorda il principio di immodificabilità dell'offerta e sottolinea le responsabilità a carico dell'Amministrazione nella corretta valutazione dei costi

di Redazione tecnica - 08/05/2025

Costi della manodopera e verifica dell'anomalia: il quadro normativo

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023) ha confermato l’impianto sostanziale della verifica di congruità delle offerte sospette di anomalia.

In particolare, l’art. 110 prevede che:

  • la verifica non comporta un’esclusione automatica in base al mero ribasso economico;
  • l’amministrazione deve attivare un subprocedimento finalizzato ad accertare, in modo documentato, la sostenibilità tecnica ed economica dell’offerta;
  • l’onere della prova grava sull’operatore economico, che è tenuto a dimostrare l’equilibrio economico dell’offerta e la rispondenza ai minimi normativi.

In parallelo, l’art. 108, comma 9, stabilisce l’obbligo per l’operatore economico di indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza. Tali elementi devono essere esplicitati sin dalla formulazione dell’offerta economica.

A loro volta, l’art. 41, comma 14, e lo stesso art. 110, comma 5, precisano che:

  • i costi della manodopera sono esclusi dal ribasso d’asta;
  • l’unico modo per legittimare un ribasso su tali voci è dimostrare una più efficiente organizzazione aziendale, che non comprometta il rispetto dei minimi salariali previsti.
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