Verifica dell’anomalia dell’offerta: i limiti della discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante
Il TAR ricorda il principio di immodificabilità dell'offerta e sottolinea le responsabilità a carico dell'Amministrazione nella corretta valutazione dei costi
Il caso in esame: un’offerta modificata in sede di chiarimenti
Nel caso oggetto di contenzioso, la Stazione Appaltante ha aggiudicato l’appalto a un concorrente che, secondo la ricorrente, avrebbe presentato un’offerta anomala per due motivi:
- il costo della manodopera risultava sottostimato rispetto ai minimi contrattuali di riferimento;
- il margine di utile dichiarato era irrealisticamente esiguo.
A fronte delle giustificazioni richieste, l’aggiudicataria ha modificato retroattivamente il dato relativo al costo della manodopera. Questo intervento non è stato accompagnato da adeguate spiegazioni, né da elementi che provassero una diversa organizzazione aziendale capace di giustificare il ribasso. Inoltre, la nuova cifra non rispettava il dato indicato in sede di offerta economica, risultando peraltro inferiore a quanto inizialmente dichiarato.
La SA, pur di fronte a questi elementi, ha ritenuto congrua l’offerta senza fornire un’analisi dettagliata delle giustificazioni, limitandosi a una valutazione di tipo meramente formale.
Il principio di immodificabilità dell’offerta
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, sottolineando come la verifica di anomalia non possa tradursi in una surrettizia modifica dell’offerta iniziale. In particolare, la sentenza chiarisce che:
- l’operatore può rimodulare i costi indicati in offerta solo in misura limitata e giustificata da errori materiali o da evidenze tecniche;
- è ammessa la correzione di singole voci, purché queste non alterino l’equilibrio complessivo dell’offerta;
- la stazione appaltante ha l’obbligo di valutare le giustificazioni con attenzione e coerenza, motivando puntualmente l’accettazione dell’offerta sospetta.
Nel caso esaminato, l’aggiudicataria ha applicato un ribasso sul costo della manodopera, contrariamente a quanto previsto dall’art. 41, co. 14 del Codice, senza offrire alcuna prova circa un’organizzazione interna più efficiente. La giustificazione si è limitata a dichiarare il rispetto dei minimi salariali, elemento che costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per superare la verifica.
Le conclusioni del TAR: annullamento dell’aggiudicazione
Il TAR ha quindi disposto l’annullamento dell’aggiudicazione, per difetto di motivazione e violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, con la riedizione della graduatoria da parte della Stazione Appaltante, previa verifica puntuale delle offerte residue.
Si conferma quindi che la verifica dell’anomalia, pur costituendo un atto discrezionale non è arbitrario, ma la decisione della SA deve essere ragionevole e motivata, senza che possa essere ritenuta una mera formalità.
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