Agenzia delle Entrate: Sismabonus: due quesiti, due differenti chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, chiamata a rispondere su due problematiche relative alla fruizione del sisma bonus, trova soluzioni per entrambe ripercorrendo la di...

22/02/2019

L’Agenzia delle Entrate, chiamata a rispondere su due problematiche relative alla fruizione del sisma bonus, trova soluzioni per entrambe ripercorrendo la disciplina alla base dell’agevolazione. Gli argomenti riguardano:

  • il primo, la cumulabilità tra i contributi per la riparazione di edifici lesi da eventi sismici e la detrazione per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico;
  • il secondo, la possibilità di fruire del beneficio quando al progetto di intervento per la riduzione del rischio sismico non è allegata tempestivamente l’asseverazione richiesta.

Risposta n. 61/2019

Il finanziamento ottenuto per riparare i danni causati a un edificio dal terremoto del 2009 in Abruzzo non sbarra la strada alla fruizione del sisma bonus per interventi successivi, volti alla riduzione del rischio sismico, sullo stesso edificio.
Così risponde l’Agenzia delle entrate all’interpello di un contribuente, coerede di un immobile situato a l’Aquila, che chiede chiarimenti sulla cumulabilità tra i contributi ricevuti e le detrazioni fiscali (articoli 16, commi 1-bis e seguenti del Dl 63/2013 e 1, comma 3, legge 232/2016).
La risposta 61/2019, nonostante la previsione di non cumulabilità tra le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici – quelle regolate dalla legge di bilancio per il 2017 – e “le agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici”, arriva sulla base di una considerazione: la finalità dei lavori. Cioè, come nel caso prospettato, migliorare la stabilità delle costruzioni esistenti, rispetto appunto al rischio sismico. Ed è quello che la nuova normativa intende perseguire mediante l’incentivazione all’esecuzione di interventi “certificati”, progettati e realizzati secondo i criteri indicati dal Dm 28 febbraio 2017, con le “linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati”. 
Il ragionamento è anche sostenuto da un’ordinanza, la 60/2018, emanata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi nel 2016. Qui viene espressamente riconosciuta la fruibilità del sisma bonus per le spese, relative a interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, eccedenti il contributo erogato per la ricostruzione privata nei territori interessati dai terremoti del 2016 e 2017.
Quindi, argomenta l’Agenzia, se la cumulabilità non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per il ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, a maggior ragione non può essere preclusa nel caso in cui il contributo sia stato erogato negli anni 2009-2010 in relazione a lavori oramai conclusi.
Considerata la contitolarità dell’immobile da mettere in sicurezza, ciascun erede potrà fruire del sisma bonus nella misura delle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico, secondo lo schema esemplificativo riportato a pagina 208 della circolare 7/2017.

Risposta n. 64/2019

Nel caso affrontato dalla risposta 64/2019, l’istante chiede se può usufruire del sisma bonus anche se i lavori di demolizione e ristrutturazione dell’immobile sono stati abilitati, anziché attraverso una Scia, attraverso un “permesso a costruire” a cui non è stata allegata l’asseverazione prevista dalla norma agevolativa. L’istante precisa che l’asseverazione sulla classe di rischio del fabbricato prima dell’intervento e quella ottenibile a lavori fatti sarà presentata successivamente.
L’Agenzia, riepilogati sinteticamente la normativa e alcuni documenti di prassi relativi al sisma bonus, mette in chiaro due punti fondamentali: l’agevolazione spetta per le opere di consolidamento e non per la costruzione di nuovi edifici; le modalità di accesso al beneficio e la classificazione dei diversi livelli di rischio sismico sono inequivocabilmente definiti dal decreto 58/2017 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (vedi “Sismabonus non consentito se l’asseverazione è tardiva”). In particolare, in base all’articolo 3 del decreto:

  • il progettista dell’opera deve asseverare la classe di rischio precedente l’intervento (comma 2)
  • il progetto di riduzione del rischio sismico contenente la suddetta attestazione deve essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente (comma 3)
  • il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ultimati lavori e collaudo, attestano la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista (comma 4)
  • i suddetti documenti sono depositati presso lo sportello unico e consegnati in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti dall’articolo 16, comma 1-quater, del Dl 63/2013 (comma 5).
    In conclusione, la disciplina non lascia spazi interpretativi. Di conseguenza, nel caso prospettato, non è possibile fruire del beneficio fiscale, in quanto manca la contestuale allegazione al titolo autorizzativo del progetto degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico contenente la prescritta asseverazione.

In allegato la Risposta n. 61 del 19 febbraio 2019 e la Risposta n. 64 del 19 febbraio 2019.

A cura di Ufficio Stampa Agenzia delle Entrate

© Riproduzione riservata