Ampliamenti, CILA inefficace e tolleranze fuori contesto: interviene il TAR
Il TAR Lazio chiarisce che la chiusura di una loggia costituisce ampliamento e richiede il permesso di costruire. Nessuna sanatoria automatica con la CILA o tolleranze edilizie postume.
Quando una loggia chiusa può essere considerata parte della superficie utile abitabile? Quali sono i limiti di applicazione delle tolleranze edilizie? E una CILA può legittimare interventi che comportano un incremento di volumetria?
Loggia chiusa e aumento della SUL: la sentenza del TAR Lazio
A queste domande ha risposto il TAR Lazio con la sentenza n. 9474 del 19 maggio 2025, che ha confermato l’ordine di demolizione per un intervento eseguito in assenza del necessario permesso di costruire. Una pronuncia che consente di approfondire due aspetti centrali del sistema edilizio post Salva Casa:
- l’efficacia dei titoli edilizi dichiarativi (come la CILA);
- l’ambito applicativo delle tolleranze edilizie, soprattutto in relazione al previgente art. 34, comma 2-ter, del d.P.R. n. 380/2001.
La vicenda riguarda un immobile oggetto di due CILA: una del 2018 per diversa distribuzione interna e chiusura di una loggia; l’altra del 2020 per modifiche distributive. Nel corso di un sopralluogo nel 2021, l’Amministrazione accertava che la loggia era stata integralmente inglobata nel soggiorno, comportando un incremento della superficie utile abitabile.
Di conseguenza, la CILA del 2018 veniva dichiarata inefficace, essendo l’intervento riconducibile non alla manutenzione straordinaria ma a un ampliamento, da assentire esclusivamente con permesso di costruire.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 19 maggio 2025, n. 9474IL NOTIZIOMETRO